Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/76: Revisione dell'ordinanza sulla tassa dall'esenzione dall'obbligo militare (OTEO) · 5 pagine

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Revisione parziale dell'ordinanza sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare

stero sono trattati allo stesso modo. Per questi motivi entrambe le eccezioni devono essere stralciate.

Articolo 18 capoverso 3 (vecchio, nuovo art. 18 cpv. 2)

Gli assoggettati in congedo all'estero che non sono più obbligati a prestare il servizio o che hanno adempiuto ai propri obblighi di servizio, al rientro in Svizzera non devono più annunciarsi giusta le prescrizioni militari o del servizio civile. Per questi motivi di diritto militare le amministrazioni della tassa non vengono più informate di questi rientri dall’estero. Ne consegue che nel registro delle amministrazioni della tassa possono figurare ancora erroneamente assoggettati in congedo all'estero. La tenuta del registro è più complicata. La nuova vaga formulazione facilita la tenuta del registro, se le amministrazioni della tassa vengono a conoscenza del rientro per altre vie. Il registro può altrimenti essere snellito solo con la prescrizione assoluta.

Articolo 18 capoverso 3 (nuovo, vecchio art. 18 cpv. 4)

Il vecchio capoverso 4 è ripreso senza modifiche.

Articolo 28 capoverso 3

Secondo la LTEO non si parla più di invalidità, ma di notevole menomazione. L'OTEO deve pertanto venire adeguata in modo corrispondente.

Articolo 34 capoverso 2 lettera a

Semplificazione per le autorità di esazione, dato che sempre più spesso i genitori si annunciano in nome dell'assoggettato. Legalizzazione di una prassi, di principio accettata, che permette a un padre o una madre di impegnarsi per il proprio figlio. Adeguamento alla formulazione della legge federale sull'imposta federale diretta.

Articolo 34 capoverso 2 lettera b

Semplificazione per le autorità di esazione, dato che sempre più spesso i rappresentanti si annunciano in nome dell'assoggettato. Legalizzazione di una prassi, di principio accettata, che permette a uno dei genitori o altri di impegnarsi per il proprio figlio. Adeguamento alla formulazione della legge federale sull'imposta federale diretta.

Articolo 37 capoverso 3

Finora l'amministrazione cantonale della tassa statuiva in via definitiva sulle istanze di condono. Con l'introduzione della garanzia della via giudiziaria secondo l'articolo 29a Cost., anche le istanze di condono devono ora essere giudicate rispettivamente statuite da un'autorità giudiziaria. Sui ricorsi decide in ultima istanza l’autorità cantonale di ricorso.

Articolo 40 capoverso 3

Adeguamento alle nuove basi legali.

Articolo 46

Precisazione riguardante gli interessi.

Articolo 47 capoverso 1