Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/77: Révision des CG de la Confédération pour les services d'informatique · 134 pagine
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1. Valutazione generale delle rivedute condizioni generali di contratto per le prestazioni informatiche
I partecipanti all’indagine conoscitiva si esprimono in generale criticamente nei confronti delle rivedute condizioni generali di contratto per le prestazioni informatiche. La SWICO ha rivelato che si aspettava che la revisione permettesse di aggiornare le condizioni generali di contratto, di rendere più chiari alcuni punti, di migliorare i processi di acquisto e di realizzare la conformità con le norme contabili riconosciute a livello internazionale, in particolare con la US GAAP. A parere della SWICO la versione proposta delle quattro condizioni generali di contratto non raggiunge questi obiettivi; in più punti si peggiorano le condizioni per gli offerenti.
Le rivedute condizioni generali di contratto non assicurerebbero un’equa ripartizione dei rischi e delle opportunità delle parti contraenti e non corrisponderebbero neppure alle condizioni economiche nel settore IT. L’adeguamento delle condizioni contrattuali sarebbe stato effettuato precipuamente a favore degli enti pubblici. Ne conseguirebbe che soprattutto le imprese più piccole – che dispongono di un margine di azione ridotto sul mercato – darebbero il loro consenso a commesse che, nell’ottica usuale del mercato e del settore, comporterebbero un alto rischio in termini economici e per le quali, a seconda delle circostanze, non avrebbero maturato sufficienti competenze ed esperienze. Per contro, si impedisce in genere a importanti offerenti IT che fanno parte di una rete globale di contatti di presentare offerte convenienti sotto l’aspetto economico e dei contenuti (Accenture).
Non si dovrebbe più esigere come criterio di idoneità l’«accettazione illimitata delle condizioni generali di contratto della Confederazione per le prestazioni informatiche» perché i criteri di idoneità sono finalizzati alla verifica dell’idoneità di un offerente come impresa e non dei contenuti del contratto. L’accettazione delle predette condizioni generali e delle modifiche proposte dovrebbe costituire soltanto un criterio di aggiudicazione. Le condizioni generali di contratto non adattate a singoli aspetti dei progetti o in contraddizione con le attuali norme sulla presentazione dei conti sarebbero inadeguate ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 lettera c della legge sui cartelli (LCart), ragione per cui la loro accettazione illimitata sarebbe discutibile anche sotto il profilo della legislazione sui cartelli (SWICO/Swissmem).
Il nuovo concetto che prevede di integrare gli ambiti manutenzione/gestione – che precedentemente costituivano in parte l’oggetto di condizioni generali di contratto separate – nelle condizioni generali di contratto relative agli acquisti (acquisto, licenza, opere) nuocerebbe alla chiarezza e alla semplicità (Swissmem). I capitoli A (disposizioni introduttive comuni) e D (disposizioni finali comuni) delle condizioni generali di contratto per le prestazioni informatiche si applicherebbero sia all’acquisto e alla realizzazione, che alla manutenzione e alla gestione. A mente delle disposizioni in materia di garanzia, ciò comporterebbe in presenza di prestazioni di manutenzione difettose («riparazione non eseguita») il recesso dall’acquisto anche in casi lievi, circostanza non soltanto inappropriata, ma anche problematica dal punto di vista contabile (SWICO/Swissmem).
Sarebbero estranee alla prassi le prescrizioni concernenti la gestione dell’hardware, del software standard ma anche del software individuale – prescrizioni secondo le quali, in assenza di diverso accordo, le major release comportanti ampliamenti delle funzioni sarebbero comprese nell’indennità per i lavori di manutenzione o secondo le quali per ogni ritardo relativamente al tempo di intervento, al tempo di reazione o al tempo di eliminazione del guasto verrebbe inflitta una pena convenzionale che può ammontare a un canone di manutenzione annuo (SWICO). Per quanto riguarda poi le condizioni generali di contratto concernenti prestazioni d’opera, licenze e hardware, il rapporto tra pena convenzionale per mancato rispetto dei tempi convenuti e pena convenzionale per ritardo non sarebbe chiaro. Queste regolamentazioni non sarebbero adatte alle imprese che non dispongono di un servizio giuridico proprio (Swissmem).