Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/77: Révision des CG de la Confédération pour les services d'informatique · 134 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 5Fedlex · Rapporto sui risultati
Le disposizioni sulle prestazioni d’opera nelle condizioni generali di contratto per le prestazioni informatiche sarebbero inutili in quanto sono già contemplate nelle condizioni generali per i contratti d’opera. Il nuovo obbligo di garanzia dell’offerente di prestazioni di consulenza (prestazioni commissionate) e di prestazioni d’opera sarebbe assolutamente insostenibile e in contraddizione con i principi contrattuali del Codice delle obbligazioni. Esso provocherebbe inoltre un inutile rincaro del prezzo.
Il nuovo disciplinamento del diritto di tutela sarebbe estremamente sfavorevole ai fornitori di prestazioni IT, soprattutto nell’ipotesi in cui essi insinuassero diritti propri preesistenti. La proprietà intellettuale costituisce uno dei principali strumenti di lavoro del fornitore di prestazioni IT.
Per i partecipanti all’indagine conoscitiva il raddoppio dell’importo delle pene convenzionali e dei loro casi di applicazione, la nuova determinazione della limitazione della responsabilità in caso di lieve negligenza (doppio del valore della commessa), la rinuncia all’esclusione della responsabilità per danno indiretto e lucro cessante, la possibilità di rivendere le licenze o di copiare sistemi ridondanti per l’esercizio e l’obbligo per difetto di fornire il codice sorgente nel caso dei contratti d’opera costituirebbero un inasprimento inaccettabile delle condizioni commerciali. Quest’ultimo influirebbe direttamente sul prezzo e non sarebbe quindi nell’interesse del fornitore, né della Confederazione o del contribuente.
Per le PMI l’acquisizione delle commesse della Confederazione sarebbe comunque onerosa perché i costi delle transazioni fino alla conclusione del contratto sarebbero troppo elevati in rapporto ai prezzi e ai margini da realizzare. Oltre alle norme della legge e dell’ordinanza, le condizioni generali di contratto costituiscono un fattore che determina l’ammontare dei costi delle transazioni. Questa sarebbe la ragione per cui attualmente solo la metà circa delle PMI TIC entrerebbe in affari con la Confederazione. La riduzione e il consolidamento delle norme per il tramite della revisione delle condizioni generali di contratto per le prestazioni informatiche è pertanto caldeggiata. Queste dovrebbero comunque fondarsi maggiormente sul Codice delle obbligazioni. Ulteriori PMI rinuncerebbero a entrare in affari con la Confederazione se le nuove condizioni generali di contratto dovessero comportare oneri supplementari (Swiss ICT Pool).
Non è stata infine rispettata l’assicurazione data nel 2004 dal delegato di allora dell’OSIC secondo cui la SWICO avrebbe potuto partecipare alla revisione, in un processo trasparente, in seno a una commissione paritetica. Alcuni partecipanti all’indagine conoscitiva (SWICO, Swissmem, Accenture) vorrebbero ora avviare un ampio dialogo con il comitato di revisione per realizzare l’accettazione delle suddette condizioni generali di contratto da parte del mercato e intraprenderne in comune una precisa regolazione.
2. Pareri dettagliati dei partecipanti all’indagine conoscitiva
Si vedano gli allegati 1-4.
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Allegati
1. Pareri relativi alle condizioni generali per i contratti d’opera nel settore informatico e la gestione del software individuale