Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine
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5.2 Delega di competenze legislative
Nel quadro delle disposizioni di esecuzione della presente legge gli elementi qui appresso dovranno essere ulteriormente disciplinati dal Consiglio federale a livello di ordinanza:
− condizioni alle quali i servizi bancarie possono essere continuati;
− disposizioni sull’organizzazione dell’amministrazione del Fondo (ad s. consi-
glio di amministrazione, eventuale segreteria, ufficio di revisione);
− dettagli concernenti il rischio proprio delle banche per il calcolo dei contributi
al FGD;
− standard di rendiconto.