Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine

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5.2 Delega di competenze legislative

Nel quadro delle disposizioni di esecuzione della presente legge gli elementi qui appresso dovranno essere ulteriormente disciplinati dal Consiglio federale a livello di ordinanza:

− condizioni alle quali i servizi bancarie possono essere continuati;

− disposizioni sull’organizzazione dell’amministrazione del Fondo (ad s. consi-

glio di amministrazione, eventuale segreteria, ufficio di revisione);

− dettagli concernenti il rischio proprio delle banche per il calcolo dei contributi

al FGD;

− standard di rendiconto.