Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine
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fattispecie si tratterà soprattutto di disposizioni di natura formale, come effettuato a livello di banche nel quadro dell’ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 giugno 2005 sul fallimento di banche e di commercianti di valori mobiliari (Ordinanza FINMA sul fallimento bancario, OFB-FINMA; RS 952.812.32).
Art. 54a Crediti derivanti dai contratti di assicurazione (nuovo)
Il presente articolo riprende testualmente le disposizioni finora recate dall’articolo 54 capoversi 3 e 4 LSA. Il solo capoverso 1 è stato adeguato dal profilo linguistico all’articolo 36 LBCR, nel senso che i crediti degli assicurati che possono essere constatati mediante i libri dell’impresa di assicurazione non sono più considerati insinuati, bensì annunciati.
Art. 54b Assemblea dei creditori e comitato dei creditori (nuovo)
Capoverso 1
Secondo la legislazione in vigore nel caso del fallimento della banca non è convocata un’assemblea dei creditori. Questa norma affermata è da un canto destinata ad accelerare la procedura. Come nel caso di una banca, in considerazione del numero elevato di creditori, della complessità delle operazioni di liquidazione da intraprendere e della rapidità di azione richiesta, l’esecuzione della liquidazione fallimentare di un’impresa di assicurazione non sarebbe praticabile sotto la vigilanza dell’assemblea dei creditori. Lo statuto dei creditori non è però peggiorato dall’assenza di un’assemblea dei creditori. I loro diritti sono tutelati dai liquidatori del fallimento, che sono obbligati a rendere conto alla FINMA.
I liquidatori convocano segnatamente un’assemblea dei creditori se le decisioni in ambito di liquidazione fallimentare toccano importanti interessi dei creditori e se il loro accordo può contribuire a uno svolgimento senza intoppi della procedura.
Capoverso 2
Come nel caso del fallimento delle banche anche in ambito di fallimento di un’impresa di assicurazione la FINMA istituisce un comitato dei creditori se ciò è opportuno per una rappresentanza adeguata degli interessi dei creditori. Essa ne può descrivere i singoli compiti.
Art. 54c Ripartizione e chiusura della procedura (nuovo)
Capoverso 1
La ripartizione ai creditori degli attivi disponibili alla conclusione della procedura di fallimento si fonda in linea di massima sulle disposizioni degli articoli 261 e seguenti LEF. Diversamente dalla LEF, come nel caso del fallimento delle banche e in un intento di economia procedurale, l’elenco di ripartizione non viene allestito e i singoli creditori sono unicamente informati sulla quota loro spettante. Nel quadro del diritto di prendere visione degli atti va comunque garantito in linea di massima il diritto dei creditori di consultare l’elenco di ripartizione.
Capoverso 2