Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine

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immutate le disposizioni relative alle pretese che insorgono nel contesto dell’estinzione dei contratti.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

Il progetto istituisce l’obbligo per la Confederazione di anticipare i depositi garantiti nell’ipotesi che in caso di garanzia il FGD non ne sia in grado. Se è colpito un grande istituto questa circostanza può provocare a breve termine un notevole picco di pagamento alla Confederazione. Non si teme però una perdita durevole per la Confederazione. Da un canto, in virtù delle disposizioni sui fondi propri, l’istituto in fallimento dispone generalmente di attivi sufficienti per rimborsare le prestazioni ricevute dalla Confederazione; d’altro canto il FGD è comunque tenuto a rimborsare integralmente con interesse l’anticipo ricevuto. I costi del sistema sono quindi sopportati esclusivamente dalle banche. Diversamente dalla situazione attuale si constata anzi un miglioramento e uno sgravio per la Confederazione, che viene indennizzata con un premio annuale per la sua disponibilità a fornire un anticipo.

3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Il progetto costituisce uno sgravio per i Cantoni nella misura in cui le banche cantonali approfittano del pagamento rapido dei depositi garantiti e non devono mettere a disposizione questo denaro, sempre che vi siano tenuti a mente delle singole garanzie di Stato.

3.3 Ripercussioni per l’economia

Dopo un primo rafforzamento della protezione dei depositanti posto in vigore il 20 dicembre 2008, il presene progetto migliora ancora una volta in maniera significativa la loro protezione. In futuro i depositi presso le banche sono garantiti senza riserve fino a 100 000 franchi. Questa circostanza contribuirà notevolmente alla stabilità e all’attrattiva della piazza finanziaria svizzera.

Per le banche i contributi annui previsti corrispondono a costi annui di 8 punti di base (pb = 1/10 per mille) nel corso dei primi 22 anni di esistenza del FGD. Essi costituiscono i principali fattori di costo del sistema previsto. Per la costituzione in pegno sono inoltre previsti costi annui di 1,5 pb. La liquidità supplementare costa dal canto suo circa 1 pb finché deve essere mantenuta. A ciò si aggiunge ancora il premio di 1 pb per la messa a disposizione dell’anticipo della Confederazione. Ne risultano complessivamente costi annui medi di 12 pb. Per la singola banca i costi sono presumibilmente compresi tra 9 e 33 pb, a seconda della ponderazione del rischio conformemente all’attuale modello di calcolo.

Le cerchie bancarie sostengono che costi annui pari a 12 pb assorbirebbero il 25 per cento dell’utile annuo delle banche per il pagamento del contributo. Non possiamo condividere questa affermazione approssimativa.

È possibile fare riferimento ai calcoli basati sul margine medio di interesse netto – utile di interesse meno i costi di gestione e di rischio – delle banche primariamente attive nelle operazioni di credito nel corso degli ultimi dieci anni. Tale margine di interesse netto ammonta a 61 punti di base. Se si tiene inoltre conto del fatto che i depositi garantiti di queste banche ammontano in media a un terzo della somma di bilancio, si ottiene una riduzione media del margine di interesse netto di 4 punti di