Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine

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Nel suo rapporto finale il liquidatore del fallimento deve nuovamente compendiare sommariamente i principali punti angolari e problemi della procedura, nonché singoli processi nei quali la massa fallimentare è stata coinvolta a livello attivo o passivo. Fatta salva un’intimazione esplicita in singoli casi, non è necessaria una presentazione molto dettagliata.

Il rapporto finale deve peraltro contenere le indicazioni che possono rivelarsi importanti alla conclusione della procedura. Rientrano in questo ambito l’elenco delle cessioni di diritti ai creditori ancora aperte. Vi devono peraltro essere indicati i dividendi non ancora pagati, nonché i valori separati in deposito non ancora consegnati.

L’attività dei liquidatori del fallimento termina con la consegna del rapporto finale alla FINMA.

Capoverso 3

La procedura di liquidazione fallimentare termina con la pubblicazione della conclusione della procedura da parte della FINMA. Rientrano nelle decisioni di chiusura della procedura anche quelle relative ai valori in deposito non ritirati e alle pretese che non sono state fatte valere.

Art. 54d Procedura estera di insolvenza (nuovo)

Anche nel contesto delle imprese di assicurazione il riconoscimento di decreti esteri di fallimento e di misure estere di insolvenza, come pure il coordinamento delle procedure di insolvenza in Svizzera con le procedure in corso all’estero, deve essere effettuato conformemente alle medesime disposizioni applicate agli altri intermediari finanziari. Basta quindi un rinvio alla normativa corrispondente degli articoli 37f e 37g LBCR.

Art. 56 Liquidazione fallimentare del patrimonio vincolato

Le disposizioni attuali del presente articolo sono riprese testualmente, ma adeguate alla nuova competenza della FINMA. Nell’intento di migliorarne la comprensione la norma è d’ora in poi suddivisa in due capoversi.

Capoverso 1

Consecutivamente alla competenza unica della FINMA anche in ambito di fallimento delle imprese di assicurazione, decade il mandato dell’amministrazione del fallimento di realizzare il patrimonio vincolato come previsto finora. Nella sua veste di autorità del fallimento, la FINMA potrà d’ora in poi ordinare direttamente la realizzazione del patrimonio vincolato, sempre che non prenda misure speciali. A titolo di misura speciale si può in particolare pensare al trasferimento dell’effettivo di assicurati ai sensi dell’articolo 51 capoverso 2 lettera d LSA. Questa misura più che ovvia è d’ora in poi menzionata a titolo esemplare.

Capoverso 2

Il momento dell’estinzione dei contratti di assicurazione è d’ora in poi abbinato alla decisione della FINMA di realizzare il patrimonio vincolato. Rimangono invece