Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/9: Nuova ordinanza sul registro degli incidenti stradali (ORIS) · 4 pagine
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Spiegazioni concernenti: - la nuova ordinanza sul registro degli incidenti stradali (ORIS);
- le modifiche dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione, dell’ordinanza con-
cernente il registro delle autorizzazioni a condurre, dell’ordinanza sul registro AD-
MAS, dell’ordinanza sul registro MOFIS e dell’ordinanza sulla geoinformazione
1. Osservazioni generali
Il pacchetto di misure «Via sicura» inviato in consultazione includeva anche una proposta di modifica della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) nella quale venivano definite chiare basi giuridiche per l’applicazione tecnica «Incidenti stradali» sviluppata nell’ambito di MISTRA1. L’applicazione consente di registrare in modo uniforme i dati relativi agli incidenti stradali, di valutarli a livello centralizzato e di compilare statistiche significative sugli incidenti occorsi. I dati registrati possono essere gestiti, valutati e georeferenziati. L’applicazione è in fase di test in alcuni Cantoni pilota e, dall’ottobre 2009, sarà introdotta su scala nazionale. Fino ad allora la modifica della LCStr summenzionata non entrerà in vigore. Per questa ragione si deve ricorrere a una regolamentazione transitoria in veste di ordinanza del Consiglio federale, valida dal 1° ottobre 2009, che disciplini le competenze e le funzioni relative al nuovo registro degli incidenti stradali. Il presente progetto di ordinanza si basa quindi sulle disposizioni della modifica della LCStr inviata in consultazione2.
2. Nuova ordinanza sul registro degli incidenti stradali (ORIS)
La nuova ordinanza è suddivisa in quattro sezioni intitolate: «Disposizioni generali», «Registro di rilevazione», «Registro di valutazione» ed «Entrata in vigore».
2.1. Disposizioni generali
Art. 1 e 2: il registro degli incidenti stradali è composto di due registri a sé stanti:
- nel primo, il «registro di rilevazione», sono inseriti i dati sugli incidenti stradali raccolti con
il verbale d’incidente. Il registro funge da fonte di informazioni per la valutazione degli incidenti stradali e da banca dati dei rapporti per i servizi cantonali;
- nel secondo, il «registro di valutazione», vengono trasferiti determinati dati del registro di
rilevazione. Il registro consente di analizzare i dati sugli incidenti e di valutarli sotto il profilo statistico.
Art. 3: il registro di rilevazione è tenuto dall’Ufficio federale delle strade (USTRA) in collaborazione con i Cantoni, ma del trattamento dei dati si occupano in primo luogo i servizi cantonali competenti. L’USTRA si limita a mettere a disposizione la banca dati, fornire eventuali servizi di supporto e ad assegnare o revocare i diritti di accesso al registro. Il registro di valutazione è invece tenuto esclusivamente dall’USTRA.
In generale, l’USTRA è inoltre preposto all’assegnazione, alla modifica e alla revoca dei diritti di accesso al registro degli incidenti stradali. I dati del registro di rilevazione possono essere consultati unicamente dalle autorità cantonali competenti; quelli del registro di valutazione possono essere messi a disposizione anche di autorità, organizzazioni e privati interessati (cfr. anche art. 5 cpv. 2 e 17 cpv. 1).
L’Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) si occupa di tutti gli aspetti tecnici legati al registro degli incidenti stradali.
Art. 4: in linea di massima, l’autorità che inserisce i dati ne deve garantire la correttezza e completezza. Per quanto riguarda il registro di rilevazione, le autorità in questione sono i competenti organi di polizia cantonali; grazie a un test di attendibilità automatizzato, questi ultimi sono in grado di individuare potenziali errori già in fase d’inserimento dei dati.
L’USTRA si limita a controllare i dati contenuti nel registro di valutazione.
1 Sistema d’informazione per la gestione delle strade e del traffico.
2 http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/1563/Vorlage_1.pdf