Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/9: Nuova ordinanza sul registro degli incidenti stradali (ORIS) · 4 pagine

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2.4. Entrata in vigore

Art. 19: l’entrata in vigore dell’ordinanza è prevista, al più tardi, per l’ottobre del 2009, in coincidenza cioè con l’introduzione nei Cantoni dell’applicazione tecnica «Incidenti stradali».

Il nuovo verbale d’incidente – e con esso una modalità centralizzata e univoca di registrazione o notifica degli incidenti stradali – entrerà presumibilmente in vigore il 1° gennaio 2011; l’USTRA sarà quindi in grado di allestire una prima statistica standardizzata soltanto per la rilevazione del 2011. Per questa ragione, l’articolo 7 entra in vigore il 1° gennaio 2011, data in cui sarà pertanto abrogato il corrispondente articolo 128 dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione (OAC)10.

I Cantoni che, già durante la fase transitoria (dal 1° ottobre 2009 al 31 dicembre 2010), trasferiscono nel registro di rilevazione i dati raccolti sugli incidenti sono esonerati dall’obbligo di segnalazione all’UST di cui all’articolo 128 OAC. In questi casi sarà infatti l’USTRA a trasmettere direttamente i dati all’UFS. Quest’ultimo continua ad allestire e a pubblicare la statistica degli incidenti stradali fino al 2010.

3. Modifica dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione (OAC)

Art. 128: l’articolo disciplina la competenza in ambito di statistica degli infortuni, il contenuto della statistica e la frequenza con cui viene pubblicata, nonché l’obbligo da parte dei Cantoni di segnalare gli infortuni all’UST. Poiché questi aspetti vengono regolamentati nella nuova ordinanza sul registro degli incidenti stradali (ORIS), l’articolo 128 OAC diventa superfluo e, per i motivi riportati sopra (cfr. n. 2.4, art. 19), può essere abrogato dal 1° gennaio 2011.

4. Modifica dell’ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni a condurre

Art. 5a cpv. 3: la modifica proposta è necessaria perché, conformemente alle disposizioni della nuova ordinanza, i dati contenuti in FABER possono essere trasferiti nel registro di rilevazione (art. 10 cpv. 1 ORIS) e collegati con quelli del registro di valutazione (art. 17 cpv. 2 ORIS).

La modifica entra in vigore contemporaneamente alla ORIS.

5. Modifica dell’ordinanza sul registro ADMAS11

Art. 12: sinora questo articolo era composto di un solo capoverso che, nella modifica proposta, resta invariato sotto il profilo materiale e diventa il capoverso 1. Ad esso viene aggiunto un secondo capoverso, che risulta necessario perché, conformemente alle disposizioni della nuova ordinanza, i dati del registro ADMAS possono essere collegati con quelli del registro di valutazione (art. 17 cpv. 2 ORIS).

La modifica entra in vigore contemporaneamente alla ORIS.

6. Modifica dell’ordinanza sul registro MOFIS

Art. 7: sinora questo articolo era composto di un solo capoverso che, nella modifica proposta, resta invariato sotto il profilo materiale e diventa il capoverso 1. Ad esso viene aggiunto un secondo capoverso, che risulta necessario perché, conformemente alle disposizioni della nuova ordinanza, i dati del registro MOFIS possono essere trasferiti nel registro di rilevazione (art. 10 cpv. 2 ORIS) e collegati con quelli del registro di valutazione (art. 17 cpv. 2 ORIS). La modifica entra in vigore contemporaneamente alla ORIS.

7. Modifica dell’ordinanza sulla geoinformazione12

All. 1: il riferimento all’articolo 128 OAC per quanto riguarda le ubicazioni di incidenti della circolazione stradale va sostituito con quello alla nuova ordinanza.

La modifica entra in vigore contemporaneamente alla ORIS.

10 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull’ammissione alla circolazione (RS 741.51)

11 Ordinanza del 18 ottobre 2000 concernente il registro automatizzato delle misure amministrative (RS 741.55)

12 Ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (RS 510.620)