Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/9: Nuova ordinanza sul registro degli incidenti stradali (ORIS) · 4 pagine

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Art. 5: l’Ufficio federale di statistica (UST) può consultare i dati, in forma anonimizzata, di cui necessita per adempiere i suoi compiti legali, stabiliti in particolare nella legge sulla statistica federale3 (LStat).

L’USTRA può inoltre mettere i dati, in forma anonimizzata, a disposizione di terzi che li richiedono per effettuare valutazioni proprie. A tal fine, rilascia di norma diritti di accesso, protetti da password, a un archivio (cosiddetto «datawarehouse») in cui chi dispone di un’autorizzazione può effettuare valutazioni statistiche in un contesto predefinito.

I dati, sempre in forma anonimizzata, possono essere comunicati anche ad autorità estere, a condizione che ciò sia previsto da un trattato internazionale. Nell’ambito degli Accordi bilaterali con l’Ue, per esempio, la Svizzera si è impegnata a fornire determinati dati sugli incidenti stradali all’Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat).

Art. 6: in questo articolo sono riportate le misure e le procedure tecniche e organizzative che, per ragioni di protezione dei dati (cfr. art. 7 LPD4 e art. 20 OLPD5), devono essere osservate nel gestire il registro degli incidenti stradali e nel trattare i dati.

Art. 7: finora l’elaborazione e la distribuzione di una statistica degli incidenti stradali sono sempre state gestite dall'UST, il quale adempiva questo compito d’intesa con l’USTRA. Dal 2011 sarà invece l’USTRA ad assumerne la responsabilità, in virtù delle competenze del Consiglio federale per l’organizzazione dell’Amministrazione federale stabilite nella legge del 21 marzo 19976 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA).

2.2. Registro di rilevazione

Art. 8: l’applicazione tecnica «Incidenti stradali» offre ai Cantoni quattro possibilità per inserire i dati di un incidente in un registro di rilevazione: l’inserimento manuale direttamente al computer, la scansione, l’immissione mediante penna digitale e la notifica a partire da un’applicazione cantonale tramite una cartella per il trasferimento dei dati. Nell’articolo 8 sono riportati i vari gruppi di dati (lett. a–g) e, per ogni gruppo, un elenco non esaustivo di quelli che possono essere inseriti nel registro.

Art. 9: gli accertamenti in caso di incidenti stradali continuano ad essere effettuati dai competenti organi di polizia (cfr. art. 56 cpv. 1bis ONC7), i quali si avvalgono di un verbale d’incidente. Per poter basare le analisi e le valutazioni eseguite nel registro di valutazione (in cui è trasferita una parte dei dati secondo l’art. 11) su dati il più possibile aggiornati, gli organi competenti sono tenuti a inserire sistematicamente i dati nel registro. Nel capoverso 2 sono fissate le scadenze semestrali per l’immissione o la notifica dei dati.

Art. 10: già in base al diritto vigente (art. 104c cpv. 5 lett. a e art. 104a cpv. 5 lett. d LCStr), gli organi di polizia possono consultare, mediante procedura di richiamo, i dati contenuti nel registro delle autorizzazioni a condurre (FABER) e nel registro automatizzato dei veicoli e dei detentori di veicoli (MOFIS), specialmente a fini di controllo. In questo modo possono confrontare i dati rilevati nel luogo dell’incidente con quelli riportati in FABER e MOFIS.

Un analogo confronto di dati è reso esplicitamente possibile anche nel registro di rilevazione, in quanto i dati contenuti in FABER e MOFIS possono essere trasferiti in tale registro allo scopo di verificare e completare quelli relativi a persone e veicoli nonché di identificare il NIP FABER e il numero di matricola del veicolo. A tal fine è necessario adeguare i due articoli cui si fa riferimento in questa disposizione, vale a dire l’articolo 5a dell’ordinanza del 23 agosto 20078 sul registro delle autorizzazioni a condurre e l’articolo 7 dell’ordinanza sul registro MOFIS9.

Art. 11: un aspetto fondamentale dell’applicazione tecnica menzionata sopra e del registro degli incidenti stradali consiste nell’analisi dei dati relativi agli incidenti, finalizzata sostan-

3 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (RS 431.01).

4 Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (RS 235.1).

5 Ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (RS 235.11).

6 Legge federale del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS 172.010).

7 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (RS 741.11).

8 Ordinanza del 23 agosto 2000 concernente il registro delle autorizzazioni a condurre (RS 741.53).

9 Ordinanza del 3 settembre 2003 concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori (RS 741.56).