Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/9: Nuova ordinanza sul registro degli incidenti stradali (ORIS) · 4 pagine
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zialmente a prevenire gli incidenti e ad accrescere dunque la sicurezza stradale. Per questa ragione è autorizzato il trasferimento nel registro di valutazione di alcuni dati sugli incidenti contenuti nel registro di rilevazione. Poiché l’identità delle persone coinvolte in un incidente non ha alcuna rilevanza ai fini delle valutazioni, i dati sono di norma trasferiti in forma anonimizzata. Fanno eccezione il NIP FABER dei conducenti e il numero di matricola dei veicoli coinvolti negli incidenti. Gli pseudonimi sono trasferiti nel registro di valutazione. Attraverso il NIP FABER o il numero di matricola si possono così creare collegamenti puntuali a dati non sensibili contenuti in FABER, MOFIS o nel registro automatizzato delle misure amministrative (ADMAS), qualora ciò fosse necessario per interrogazioni mirate. Questa possibilità consente di effettuare valutazioni sinora non realizzabili, con le quali si possono individuare interconnessioni prima ignote e valutare in modo più approfondito le misure in corso.
Art. 12: in linea di principio, hanno accesso al registro di rilevazione unicamente le autorità che registrano o notificano i dati, cioè concretamente i competenti organi cantonali di polizia. Questi ultimi possono consultare tutti i dati che hanno registrato o notificato personalmente e quelli registrati o notificati da autorità di polizia al di fuori del Cantone, ma relativi a incidenti avvenuti nel proprio territorio cantonale. Sovrapposizioni di questo genere possono verificarsi quando i settori di competenza organizzativi e territoriali non coincidono completamente (per es. sulle autostrade).
L’USTRA ha accesso al registro di rilevazione soltanto nella misura in cui questo è necessario per mettere a disposizione la banca dati, rilasciare e revocare autorizzazioni di accesso e, in questo contesto, fornire servizi di supporto. L’USTRA nomina le persone che, all’interno dell’Ufficio, sono autorizzate al trattamento dei dati per gli scopi menzionati.
L’UFIT è responsabile degli aspetti tecnici elencati nell’articolo 3 capoverso 4.
Art. 13: il diritto d’informazione e di rettifica si basa sulle pertinenti disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati (art. 8 LPD, art. 1 e 2 in combinato disposto con l’art. 13 OLPD) e concerne le autorità responsabili per la registrazione dei dati, concretamente i competenti organi di polizia.
Art. 14: questa disposizione disciplina la memorizzazione dei dati nel registro di rilevazione e la loro rimozione.
2.3. Registro di valutazione
Art. 15: questa disposizione prende spunto dall’articolo 11. I dati del registro di valutazione sono trasferiti dal registro di rilevazione. Il NIP FABER e il numero di matricola delle persone e dei veicoli coinvolti in un incidente vengono nascosti grazie a una manipolazione tecnica e non possono quindi essere visualizzati nel registro di valutazione. Questa misura è adottata per rispettare la protezione dei dati e consente praticamente di anonimizzare i dati nel registro di valutazione.
Art. 16: l’accesso al registro di valutazione è riservato in primo luogo all’USTRA; quest’ultimo può, in virtù dell’articolo 3 capoverso 3 in combinato disposto con l’articolo 5 capoverso 2, conferire diritti di accesso a terzi. Anche in questo caso l’UFIT è responsabile degli aspetti tecnici, per occuparsi dei quali ha accesso al registro di valutazione.
Art. 17: l’USTRA può valutare i dati del registro di valutazione e compilare statistiche al fine di analizzare e risanare tratti pericolosi e a rischio d’incidente, per cercare le cause degli incidenti e quindi, in generale, per migliorare la sicurezza stradale.
Per poter condurre analisi e valutazioni approfondite con variabili complementari, i dati del registro di valutazione possono essere comparati, sulla base di specifiche interrogazioni, con quelli contenuti in FABER, MOFIS, ADMAS e MISTRA (per es. dati SIG). Dal punto di vista tecnico, i dati sono collegati mediante un NIP FABER o il numero di matricola di un veicolo, se disponibili. Questi valori non compaiono nel risultato del trattamento dei dati. Il risultato consiste infatti in una rappresentazione statistica, dalla quale non si può risalire né a persone e veicoli concreti, né al NIP FABER o al numero di matricola utilizzato.
Art. 18: la possibilità riportata nell’articolo 17 di collegare i dati del registro di valutazione con quelli contenuti in FABER, ADMAS e MOFIS implica determinati adeguamenti delle corrispondenti ordinanze. L’articolo 18 contiene i rinvii alle disposizioni pertinenti.