Avamprogetto accordo multilaterale M 208

Consultazione 2009/90: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose. Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)

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Accordo multilaterale M 208 Allegato 4

M 208

Accordo multilaterale M 208

Conformemente alla sezione 1.5.1 dell’ADR

concernente gli equipaggiamenti supplementari

per misure d’emergenza

(1) In deroga alle sottosezioni 5.4.3.4 e 8.1.5.3 dell’ADR concernenti gli equipaggia-

menti supplementari per misure d’emergenza, per il trasporto di gas non sono necessari:

- un badile

- un copritombino

- un contenitore di plastica per la raccolta.

(2) Le altre disposizioni dell’ADR relative al trasporto di queste materie rimangono

applicabili.

(3) Il presente accordo, limitato al 1° luglio 2011, si applica ai trasporti nei territori

delle Parti contraenti l'ADR che lo hanno sottoscritto. Se una Parte contraente lo disdice prima della sua scadenza, l’accordo resta valido fino a questa data solo per i trasporti nei territori delle Parti contraenti l’ADR che lo hanno sottoscritto ma non disdetto.

Berna,

Autorità svizzera competente per l'ADR:

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,

dell’energia e delle comunicazioni DATEC

Moritz Leuenberger