Avamprogetto accordo multilaterale M 216
Consultazione 2009/90: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose. Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)
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Accordo multilaterale M 216 Allegato 5
M 216
Accordo multilaterale M 216
Conformemente alla sezione 1.5.1 dell’ADR
concernente il trasporto di bombole per apparecchi respiratori
(1) Le bombole e le loro chiusure, contenenti i numeri ONU 1072 OSSIGENO
COMPRESSO, 1956 GAS COMPRESSO N.A.S. e 3156 GAS COMPRESSO COMBURENTE, N.A.S., impiegate per apparecchi respiratori e progettate, costruite, ammesse e marcate ai sensi della direttiva 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione, possono essere trasportate senza dover soddisfare le disposizioni di cui al capitolo 6.2, a condizione che siano sottoposte ai controlli di cui al paragrafo 6.2.1.6.1 e che tra i controlli non sia superata la periodicità di cui alla sottosezione 4.1.4.1 «Istruzioni di imballaggio P 200». La pressione applicabile per la prova di pressione idraulica è quella indicata sulla bombola conformemente alle direttiva 97/23/CE.
(2) Tutte le altre disposizioni applicabili dell’ADR devono essere rispettate.
(3) Il presente accordo, limitato al 31 dicembre 2012, si applica ai trasporti nei
territori delle Parti contraenti l'ADR che lo hanno sottoscritto. Se una Parte contraente lo disdice prima della sua scadenza, l’accordo resta valido fino a questa data solo per i trasporti nei territori delle Parti contraenti l’ADR che lo hanno sottoscritto ma non disdetto.
Berna,
Autorità svizzera competente per l'ADR:
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Moritz Leuenberger