Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/110: Finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF; controprogetto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») · 141 pagine
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3ter Il prodotto netto della tassa d’utilizzazione delle strade nazionali è impiegato per i compiti e spese connessi alla circolazione stradale di cui al capoverso 3 lettera b.
4 Se questi mezzi non bastano, la Confederazione riscuote un supplemento, differenziato secondo il tipo di carburante, sull’imposta di consumo.
5 Il prodotto netto del supplemento sull’imposta di consumo sui carburanti dei trasporti terrestri è impiegato in parti uguali per i compiti e le spese di cui al capoverso 3 lettere a e b.
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
Art. 196 n. 3 cpv. 2 lett. C
3 Disposizione transitoria dell’art. 87 (Ferrovie a altri mezzi di trasporto)
2 Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può:
c. utilizzare fondi provenienti dall’imposta sugli oli minerali di cui
all'articolo 86 capoverso 3 lettera a.;
Art. 197 n. 8 (nuovo)
8. Disposizione transitoria dell’articolo 86 (Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul traffico)
L’assegnazione dei mezzi secondo l’articolo 86 capoverso 3 è attuata entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 81a da parte del Popolo e dei Cantoni.