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Consultazione 2010/110: Finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF; controprogetto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») · 16 pagine

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A Disegno Decreto federale concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria

del

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del …1,

decreta:

I

La Costituzione federale2 è modificata come segue:

Art. 81a (nuovo) Trasporti pubblici

1La Confederazione e i Cantoni provvedono a un’offerta sufficiente in materia di trasporti pubblici su strada, ferrovia e vie d’acqua in tutte le regioni del Paese.

2Le spese sono coperte in misura adeguata dai prezzi pagati dagli utenti dei trasporti pubblici.

Art. 85 cpv. 2

2 Il prodotto netto della tassa è impiegato per coprire le spese connesse ai trasporti terrestri.

Art. 86 cpv. 3, frase introduttiva e lett. bter (nuova) nonché 4

3

Impiega la metà del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione, nonché il prodotto netto della tassa d’utilizzazione delle strade nazionali per i seguenti compiti e spese connessi ai trasporti terrestri:

bter. contributi per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria;

4 Se i mezzi per i compiti e le spese connessi al traffico non bastano, la Confederazione riscuote un supplemento sull’imposta di consumo per i relativi carburanti.

Art. 87a (nuovo) Infrastruttura ferroviaria

1 La Confederazione si accolla l’onere maggiore del finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria.

1 FF 2012 …

2 RS 101