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Consultazione 2010/110: Finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF; controprogetto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») · 16 pagine
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A Disegno Decreto federale concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria
del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del …1,
decreta:
I
La Costituzione federale2 è modificata come segue:
Art. 81a (nuovo) Trasporti pubblici
1La Confederazione e i Cantoni provvedono a un’offerta sufficiente in materia di trasporti pubblici su strada, ferrovia e vie d’acqua in tutte le regioni del Paese.
2Le spese sono coperte in misura adeguata dai prezzi pagati dagli utenti dei trasporti pubblici.
Art. 85 cpv. 2
2 Il prodotto netto della tassa è impiegato per coprire le spese connesse ai trasporti terrestri.
Art. 86 cpv. 3, frase introduttiva e lett. bter (nuova) nonché 4
3
Impiega la metà del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione, nonché il prodotto netto della tassa d’utilizzazione delle strade nazionali per i seguenti compiti e spese connessi ai trasporti terrestri:
bter. contributi per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria;
4 Se i mezzi per i compiti e le spese connessi al traffico non bastano, la Confederazione riscuote un supplemento sull’imposta di consumo per i relativi carburanti.
Art. 87a (nuovo) Infrastruttura ferroviaria
1 La Confederazione si accolla l’onere maggiore del finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria.
1 FF 2012 …
2 RS 101