Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/110: Finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF; controprogetto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») · 141 pagine
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ALLEGATO 6
Testo dell’iniziativa popolare federale «Per i trasporti pubblici»
I
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 81a (nuovo) Trasporti pubblici
La Confederazione e i Cantoni promuovono in tutte le regioni del Paese i trasporti pubblici su strada, per ferrovia e vie d'acqua, nonché il trasferimento del trasporto merci dalla strada alla ferrovia.
Art. 86 cpv. 3, 3ter (nuovo), 4 e 5 (nuovo)
3 Impiega per i trasporti la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti dei trasporti terrestri. Questa quota a destinazione vincolata è ripartita come segue:
a. una metà per i compiti di cui all’articolo 81a; il promovimento avviene principalmente mediante il finanziamento dell’infrastruttura;
b. l’altra metà per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:
1. costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade nazionali;
2. provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati;
3. provvedimenti volti a migliorare l’infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati;
4. contributi ai costi delle strade principali;
5. contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale;
6. contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore;
7. contributi ai Cantoni senza strade nazionali.