Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/112: Revisione parziale della legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti · 40 pagine
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1 Situazione iniziale
La presente revisione parziale della legge federale dell’8 ottobre 2004 sul trapianto di organi, tessuti e cellule (legge sui trapianti; RS 810.21) scaturisce dalla mozione Maury Pasquier 08.3519 del 24 settembre 2008, con cui il Consiglio federale è stato incaricato di modificare l’articolo 17 capoverso 2 di tale legge in modo tale che i frontalieri affiliati a una cassa malati in Svizzera e i loro familiari, anch’essi assicurati ma senza attività lavorativa, siano trattati al pari delle persone domiciliate in Svizzera nell’attribuzione di organi.
Nell’ambito dell’attuazione della mozione è stato parimenti proposto di modificare alcune disposizioni della legge sui trapianti la cui applicazione pratica ha suscitato incertezze. Si tratta di:
Momento della richiesta ai congiunti e consenso in caso d’incapacità di discernimento
del donatore (art. 8 e 10):
nella pratica, gli articoli 8 e 10 della legge sui trapianti hanno generato alcune incertezze, da un lato sul momento a partire dal quale può avvenire la richiesta agli stretti congiunti in vista di un prelievo di organi da persone decedute (art. 8 della legge sui trapianti) e dall’altro sulla possibilità per i congiunti di acconsentire a provvedimenti medici preparatori prima della morte se il donatore non ha preso alcuna decisione in proposito (art. 10 della legge sui trapianti). Siccome questi aspetti assumono grande rilievo nella pratica, la legge sui trapianti va precisata: la richiesta agli stretti congiunti e il loro consenso al prelievo possono avvenire dopo che è stata decisa l’interruzione dei trattamenti che tengono in vita il paziente (art. 8 della legge sui trapianti). In caso d’incapacità di discernimento del donatore possono essere adottati provvedimenti medici preparatori se sono soddisfatte cumulativamente tre condizioni: in primo luogo i provvedimenti medici preparatori devono essere indispensabili per la riuscita del prelievo di organi e il successivo trapianto; in secondo luogo i provvedimenti medici preparatori devono esporre il donatore soltanto a rischi e incomodi minimi; e in terzo luogo deve sussistere il consenso del rappresentante legale, della persona di fiducia o degli stretti congiunti.
Sicurezza finanziaria dei donatori viventi (art. 14):
con l’articolo 14, il Parlamento ha inserito nella legge sui trapianti una disposizione volta a garantire che il donatore vivente non debba farsi carico degli oneri finanziari della donazione. Pur avendo permesso di attuare la volontà del legislatore, nella pratica la disposizione ha generato varie incertezze, a cui s’intende porre rimedio nell’ambito della presente revisione. Nella legge sui trapianti è quindi precisato che la perdita di guadagno del donatore vivente va risarcita in ogni caso. Sarà così posto un termine alla prassi eterogenea sviluppatasi in quest’ambito. In caso di donazione di organi, il donatore vivente è sottoposto a controlli successivi dello stato di salute lungo l’intero arco di vita. In relazione all’assistenza posttrapianto possono quindi insorgere costi molto tempo dopo il prelievo e quasi inevitabilmente l’assunzione di questi costi comporta problemi e disagi supplementari. Per far fronte a questi problemi, gli assicuratori sono tenuti ad assumersi questi costi versando una somma forfettaria unica alla Schweizerische Stiftung zur Nachbetreuung von Organ-Lebendspendern (Fondazione svizzera competente per