Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/112: Revisione parziale della legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti · 40 pagine

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2.5 Definizioni, disposizioni penali e disposizioni transitorie (art. 3, 69, 70 e 74)

L’abrogazione della definizione di espianti standardizzati (art. 3), l’adeguamento delle disposizioni penali (art. 69 e 70) nonché l’abrogazione delle disposizioni transitorie (art.

74) vengono approvate senza riserve da quasi tutti i partecipanti alla consultazione che si sono espressi in merito. Unicamente VIPS ritiene che la definizione di espianti standardizzati è necessaria anche in futuro a livello di legge, e chiede pertanto di non abrogarla.

2.6 Ulteriori modifiche auspicate dai partecipanti alla consultazione

Alcuni partecipanti alla consultazione desiderano ulteriori modifiche: 13 Cantoni e la GDK (19 %) auspicano alcune precisazioni sul finanziamento dei costi per il reclutamento dei donatori, nonché una precisa regolamentazione delle strutture di coordinamento. GE cita in proposito la risoluzione dell’OMS che prescrive parimenti la creazione di strutture per un’ottimale individuazione dei donatori. A questo proposito H+ e STx attirano l’attenzione sul fatto che continuano a esistere differenze tra i Cantoni nell’attuazione dell’obbligo di assumere i coordinatori cui spetta l’individuazione dei donatori. Dal canto loro TI, PLR, SBK-CES e STx avrebbero gradito che la revisione parziale contemplasse anche misure finalizzate a promuovere la donazione di organi. CFCH e STV auspicano l’introduzione del modello dell’opposizione. STx deplora il fatto che non si sia discusso il passaggio a tale modello e ZH avrebbe preferito se, prima di avviare la presente revisione parziale della legge sui trapianti, si fosse atteso il rapporto del Consiglio federale sul postulato di Viola Amherd. NF e STx esprimono inoltre rammarico sul fatto che il progetto non comprende nuove norme in materia di tessuti e cellule.