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Consultazione 2010/112: Revisione parziale della legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti · 4 pagine
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Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti)
Modifica del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...1
decreta:
I
La legge dell’8 ottobre 20042 sui trapianti è modificata come segue:
Art. 3 lett. d
Abrogata
Art. 8 cpv. 3bis(nuovo)
3bisL’informazione di cui al capoverso 2 e il consenso di cui al capoverso 3 possono essere chiesti agli stretti congiunti dopo che è stata decisa l’interruzione dei trattamenti che tengono in vita il paziente.
Art. 10 Provvedimenti medici preparatori
1Provvedimenti medici aventi unicamente lo scopo di conservare organi, tessuti e cellule possono essere adottati prima della morte del donatore soltanto se questi ne è stato informato esaurientemente e ha dato il proprio consenso liberamente.
2Se il donatore è incapace di discernimento, la persona autorizzata a rappresentarlo in ambito medico può acconsentire a provvedimenti di cui al capoverso 1, se ciò corrisponde alla volontà presunta del donatore.
3Se la volontà presunta del donatore non è nota, la persona autorizzata a rappresentarlo in ambito medico può acconsentire a provvedimenti di cui al capoverso 1 se:
a. sono indispensabili per un successivo prelievo di organi, tessuti o cellule; e
b. comportano per il donatore soltanto rischi e incomodi minimi.
4La persona autorizzata a rappresentare il donatore in ambito medico può acconsentire a provvedimenti di cui al capoverso 1 dopo che è stata decisa l’interruzione dei trattamenti che tengono in vita il paziente.
1FF ....
2 RS 810.21
2010...