Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/113: Revisione parziale della legge federale sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed) · 54 pagine

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1. Situazione iniziale

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La legge del 26 giugno 2006 sulle professioni mediche (LPMed) è entrata in vigore il 1° settembre 2007. Nel frattempo, per vari motivi, è emersa la necessità di effettuare una revisione.

Il nuovo articolo 118a Cost. prevede che la Confederazione e i Cantoni provvedano, nell'ambito delle loro competenze, alla considerazione della medicina complementare. Una mozione della Commissione della

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scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio degli Stati (CSEC-S) chiede quindi che i futuri medici, chiropratici, medici dentisti e farmacisti acquisiscano conoscenze adeguate di medicina complementare durante la loro formazione. Nel progetto di consultazione sulla revisione della LPMed sono stati di conseguenza completati in questo senso gli obiettivi della formazione universitaria e del perfezionamento. La popolazione svizzera è profondamente legata alla garanzia di prestazioni mediche di base, nel cui contesto la medicina di famiglia riveste un ruolo importante. Secondo il controprogetto diretto all’iniziativa

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popolare «Sì alla medicina di famiglia» elaborato dal Consiglio federale, la Confederazione e i Cantoni s’impegnano a promuovere, nei limiti delle loro rispettive competenze, una medicina di base accessibile a tutti e di qualità. Essi considerano la medicina di famiglia una componente essenziale della medicina di base e la sostengono. A prescindere dall’esito dell’iniziativa, occorre attribuire una maggiore importanza alla garanzia di una medicina di base di qualità nonché capire e definire meglio i ruoli dei diversi professionisti chiamati a prestare le cure di base (ad es. farmacisti, chiropratici e infermieri). Per questo motivo le relative competenze sono stati inserite negli obiettivi di formazione universitaria e perfezionamento previsti dalla LPMed.

La limitazione del campo di applicazione della legge alle professioni esercitate «a titolo indipendente» non si è rivelata soddisfacente nell’esecuzione ed è stata ritenuta troppo restrittiva. Inoltre, l’interpretazione di questo concetto ha sollevato parecchi interrogativi. Il desiderio di regolamentare nel modo più omogeneo possibile l’esercizio delle professioni mediche universitarie da un lato e l’esigenza di tenere in debita considerazione la base costituzionale applicabile (vedi art. 95, cpv. 1 Cost.) dall’altro ha indotto a introdurre la nozione di «esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale», in vece di «libero esercizio della professione». Questa modifica è tesa a sfruttare meglio le possibilità attribuite dalla Costituzione alla Confederazione per legiferare sull’esercizio delle attività economiche lucrative private. L’espressione «sotto la propria responsabilità» rispetta il principio di proporzionalità, poiché l’usurpazione del concetto di libertà economica interviene solo qualora ciò venga richiesto dall’effettiva protezione dei pazienti.

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La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (2005/36/CE) si applica in via provvisoria anche in Svizzera dal novembre 2011. Il Comitato misto UE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone (il Comitato misto) ha infatti approvato, con la decisione n. 2/2011 del 30 settembre 2011, la corrispondente modifica dell’allegato III all’accordo, compresa l’applicazione in via provvisoria, ad eccezione del titolo II (Libera prestazione di servizi) della direttiva 2005/36/CE. Il 4 aprile 2012 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio e il decreto federale sull'approvazione e l'attuazione della decisione n. 2 /2011 del Comitato misto. La notifica del completamento delle procedure interne necessarie all’applicazione della decisione n. 2/2011 deve avvenire da parte della Svizzera entro due anni al massimo, cioè entro il 1° ottobre 2013. In caso contrario la decisione decadrebbe e la direttiva 2005/36/CE non sarebbe più applicabile per la Svizzera. La messa in atto avverrà tramite la legge federale sull’obbligo di dichiarazione. Diverse disposizioni della LPMed saranno adeguate in questo senso (segnatamente l’art. 15, cpv. 1 e 21, cpv.1 «Riconoscimento di titoli di perfezionamento esteri», e l’art. 36, cpv. 1, lett. c «Condizioni d’autorizzazione»).

2. Procedura di consultazione

Il 29 giugno 2011 il Consiglio federale ha deciso di porre in consultazione la revisione della LPMed. La procedura si è conclusa il 28 ottobre 2011. Oltre ai Cantoni, 13 partiti politici, otto associazioni mantello

1 RS 811.11 2 10.3009 – Mozione. Acquisizione di adeguate conoscenze di medicina complementare durante la formazione. 3 FF 2011 6749 4 GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.