Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/12: Ordinanza sui consulenti in brevetti · 7 pagine
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1 Situazione iniziale
In occasione della votazione finale del 20 marzo 2009 le Camere federali hanno approvato la legge federale sui consulenti in brevetti (LCB), che mira a garantire una tutela efficace della denominazione professionale «consulente in brevetti» e garantisce una consulenza di alta qualità in materia di brevetti. Il termine per il referendum è decorso inutilizzato, per cui la nuova legge può entrare in vigore. A tal fine va emanata un'ordinanza sui consulenti in brevetti.
2 Consultazione
L'ordinanza sui consulenti in brevetti è stata presentata alle associazioni di categoria e alle cerchie interessate nell'ambito di un'indagine conoscitiva svoltasi dal 1° marzo 2010 al 31 maggio 2010.
Hanno inviato i loro pareri otto associazioni, quattro scuole universitarie, uno studio di consulenti in brevetti, un consulente in brevetti e un singolo. L'Unione svizzera degli imprenditori ha aderito al parere espresso da economiesuisse. Non si sono espressi: BFH, CRUS, HES-SO, HSLU, Kalaidos Fachhochschule, INGRES, LES, LIPAV e USAM. L'elenco dei partecipanti all'indagine si trova in allegato.
3 Risultato
Di seguito sono i riportati in sintesi i pareri pervenuti, sempreché non siano di semplice natura
redazionale o non si riferiscano a discrepanze riconducibili alla traduzione.
3.1 Diplomi universitari
Art. 2
FHO, AROPI ed economiesuisse fanno rilevare che un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria può essere conseguito anche con un corso di studi a tempo parziale e non solo con un corso a tempo pieno di tre anni. Inoltre per AROPI non è chiaro il disciplinamento del contenuto del corso di studi, costituito per almeno l'80 per cento da materie nell'ambito delle scienze naturali o dell'ingegneria.
3.2 Esame federale per consulenti in brevetti
3.2.1 Organizzazione dell'esame
Art. 3
Secondo C. Eder (membro dell'ASCPI), l'associazione comune (camera d'esame) delle tre
associazioni ACBIS, ACSOEB e ASCPI va costituita prima dell'entrata in vigore della LCB, e nei rispettivi statuti devono essere contenute norme specifiche a tal fine. ACBIS sottolinea inoltre che la camera d'esame non deve essere in primo luogo a carico delle tre associazioni, bensì va finanziata tramite un emolumento annuale versato per il mantenimento dell'iscrizione nel nuovo registro. AROPI critica la soluzione con le tre associazioni menzionate e ritiene che debba essere rappresentata anche AROPI.