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Consultazione 2010/12: Ordinanza sui consulenti in brevetti · 13 pagine
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Ordinanza sui consulenti in brevetti Disegno (OCB)
del ...
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 6 capoversi 2 e 3, 7 capoverso 2, 8 capoverso 1, 9 capoverso 3 e 12 capoverso 3 della legge federale del 20 marzo 20091 sui consulenti in brevetti
(LCB),
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Capitolo 1: Oggetto
Art. 1
La presente ordinanza disciplina:
a. i requisiti posti a un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria (art. 2 lett. a LCB);
b. l’esame federale per consulenti in brevetti e il riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti (art. 6–8 LCB);
c. i requisiti posti a un’attività pratica nonché il riconoscimento di esperienze professionali acquisite all’estero (art. 9 LCB);
d. il registro dei consulenti in brevetti (art. 11–15 LCB).
Capitolo 2: Diplomi universitari
Art. 2 Diplomi universitari in scienze naturali o in ingegneria
1Un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria (art. 2 lett. a LCB) deve essere stato conseguito al termine di uno studio a tempo pieno di almeno tre anni. Almeno 80 per cento delle materie dello studio deve essere stato dedicato al settore delle scienze naturali o dell’ingegneria.
2Quali scienze naturali o ingegneristiche sono segnatamente considerate l’edilizia, la biochimica, la biologia, la biotecnologia, la chimica, l’elettronica, l’elettrotecnica, la tecnologia dell’informazione, l’ingegneria meccanica, la matematica, la medicina, la farmaceutica e la fisica.
1 RS 935.62
2009–......