Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/12: Ordinanza sui consulenti in brevetti · 7 pagine

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Art. 4

C. Eder auspica che l'OCB stabilisca le modalità di elezione e rielezione dei membri della

commissione d'esame, che disciplini la revisione finanziaria e la procedura in caso di uscita o fusione di membri della camera d'esame. ASCPI, ACSOEB, ACBIS e C. Eder propongono che la

commissione d'esame sia eletta dalla camera d'esame e che l'organizzazione della commissione sia definita nel regolamento interno.

Secondo AROPI questo articolo non dovrebbe contenere alcun riferimento alle tre associazioni e la commissione d'esame dovrebbe essere composta da quattro persone con formazione tecnica, almeno un giurista con ampia esperienza in materia di brevetti e un'ulteriore persona. Anche economiesuisse auspica una diversa composizione della commissione d'esame, pur specificando che ciò non è indispensabile.

Art. 5

C. Eder desidera che la commissione d'esame rediga ogni anno un preventivo e che sia autorizzata a riscuotere contributi dalle tre associazioni. La Fédération des entreprises romandes critica il fatto che non sia previsto alcun termine per l'emanazione del regolamento d'esame.

Art. 6

Per ASCPI, ACSOEB e C. Eder questo articolo non impedisce ai rappresentanti di una delle

associazioni di prendere una decisione indipendentemente dagli altri. Per la Fédération des

entreprises romandes mancano indicazioni precise sulle persone che possono essere invitate alle sedute della commissione d'esame.

Art. 7

Per la Fédération des entreprises romandes la disposizione è troppo vaga, perché permette di

dedurre che qualsiasi docente universitario o giudice possa essere nominato esaminatore. Per economiesuisse devono poter essere nominati anche gli avvocati.

Art. 8

Secondo ACSOEB l'indennità per gli esaminatori va disciplinata nel regolamento interno e non nel regolamento d'esame, per evitare che i candidati ne vengano a conoscenza.

Art. 10

AROPI non vuole che l'Ufficio centrale rediga un elenco dei candidati definitivamente esclusi

dall'esame.

Art. 11

economiesuisse propone che la commissione d'esame sia nominata dall'Ufficio federale della

formazione professionale e della tecnologia (UFFT).

3.2.2 Contenuto dell'esame

Art. 12

Secondo la Fédération des entreprises romandes si dovrebbe precisare che l'esame, soprattutto per quanto riguarda il diritto dei marchi, il diritto di design e il diritto d'autore, verte unicamente sulle conoscenze necessarie per esercitare la professione di consulente in brevetti. Per economiesuisse