Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/12: Ordinanza sui consulenti in brevetti · 7 pagine

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questi ambiti specialistici dovrebbero essere limitati al solo territorio svizzero. AROPI auspica

l'eliminazione totale degli ambiti e propone che i candidati siano solo sensibilizzati al riguardo.

Art. 13

Come per l'articolo 12, economiesuisse, la Fédération des entreprises romandes e AROPI esprimono perplessità in merito all'esame sul diritto dei marchi, sul diritto di design e sul diritto d'autore e

auspicano che l'esame sia limitato al territorio svizzero e verta soltanto su quanto necessario per l'esercizio della professione di consulente in brevetti oppure che sia eliminato del tutto.

Secondo C. Russ l'esame federale dovrebbe costituire la norma, mentre l'esame europeo d'idoneità dovrebbe essere soltanto un esame sostitutivo. ACBIS, ACSOEB e ASCPI sottolineano la

problematicità del riferimento alle disposizioni dell'esame europeo d'idoneità, in quanto tali disposizioni cambiano continuamente.

3.2.3 Procedura d'esame

Art. 14

La Fédération des entreprises romandes e C. Russ criticano la possibilità di posticipare l'esame. La Fédération des entreprises romandes sottolinea inoltre che il riferimento alla «parte dell'esame» è poco chiaro.

Art. 16

C. Russ è del parere che per computare il periodo richiesto di attività pratica si debba far riferimento al momento dell'esame, poiché non è chiaro quanto tempo trascorra tra l'iscrizione e il giorno dell'esame.

Art. 18

Per ACBIS, ACSOEB, ASCPI e AROPI il riferimento alle disposizioni dell'esame europeo d'idoneità è problematico, in quanto tali disposizioni cambiano continuamente. Per AROPI è inoltre poco chiara la dicitura «equivalente all'esame preliminare dell'esame europeo d'idoneità». C. Russ è sorpreso dal fatto che sia ammesso all'esame sostitutivo soltanto chi non è ammesso all'esame europeo d'idoneità.

Art. 19

Secondo AROPI l'articolo 19 deve essere modificato nello stesso senso dell'articolo 12 lettera d e dell'articolo 13 capoverso 4. C. Russ auspica il riconoscimento almeno parziale di corsi di studio come per esempio quelli del Politecnico o della ZFH come parte dell'esame per consulenti in brevetti.

Art. 21

Per AROPI non è chiaro se la durata dell'esame si riferisca alla prova scritta oppure a ogni singola parte dell'esame. La durata massima dell'esame non deve essere disciplinata nell'ordinanza, bensì nel regolamento d'esame.

Art. 22

C. Eder desidera che sia precisato che l'esame orale si effettua individualmente.

Art. 24

Per ASCPI il riferimento alle disposizioni dell'esame europeo d'idoneità è problematico. AROPI

considera le condizioni del capoverso 2 come potenzialmente «discriminanti» rispetto a quelle del