Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 41 pagine

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1 Situazione iniziale

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La diagnostica preimpianto (DPI) è una tecnica medica vietata in Svizzera dal 2001 ai

2 sensi dell’articolo 5 capoverso 3 della Legge sulla medicina della procreazione (LPAM) . Nel 2005, le due Camere hanno approvato una mozione della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale che incaricava il Consiglio federale di elaborare un disciplinamento giuridico per l’autorizzazione della

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DPI. Nel 2009 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sulla modifica della LPAM in merito all’autorizzazione della DPI. Dopo veementi critiche, soprattutto da parte delle associazioni mediche di categoria, l’anno successivo il Consiglio federale ha deciso di rielaborare la bozza con riferimento alle condizioni quadro per l’esecuzione di una DPI. Ciò ha comportato la modifica dell’articolo 119 Cost. e conseguentemente una nuova procedura di consultazione.

Il 29 giugno 2011 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sulla modifica dell’articolo 119 capoverso 2 lettera c Cost. e della LPAM in merito all’autorizzazione della DPI. Oltre ai Cantoni e a due organizzazioni intercantonali, 14 partiti, tre organizzazioni mantello svizzere (comuni, città e regioni di montagna), otto preminenti organizzazioni economiche e 149 organizzazioni e cerchie interessate sono stati invitati a prendere posizione. La procedura di consultazione è durata fino al 30 settembre 2011.

2 Panoramica dei risultati

2.1 Valutazione del progetto in sintesi

Nell’ambito della procedura di consultazione l’UFSP ha ricevuto 87 pareri sui contenuti del progetto; dieci destinatari, di cui tre Cantoni, hanno rinunciato espressamente a

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prendere posizione.

Semplificando, i pareri si possono riassumere in tre diverse posizioni. Una prima posizione, che rappresenta il 18 per cento dei partecipanti alla procedura di consultazione, sostiene senza riserve il progetto (cfr. 2.2.1). Una seconda posizione è favorevole in linea di massima all’autorizzazione della DPI ma solleva più o meno rilevanti obiezioni contro il progetto (cfr. 2.2.2). Questa posizione è sostenuta dal 61 per cento dei partecipanti. Una terza posizione, che concerne il 21 per cento dei partecipanti, è fondamentalmente contraria all’autorizzazione della DPI in Svizzera (cfr. 2.2.3). Questa suddivisione dei gruppi vale allo stesso modo per la modifica sia della Costituzione federale che della LPAM.

1 Esame di un embrione generato mediante inseminazione artificiale (fertilizzazione in vitro, FIV) in merito a difetti genetici prima di essere impiantato nell’utero. 2 Legge federale del 18 dicembre 1998 concernente la procreazione con assistenza medica, RS 810.11. 3 Mozione 04.3439; testo della mozione del 2 settembre 2004: «Il Consiglio federale è incaricato di presentare un disciplinamento che consenta la diagnostica preimpiantatoria e ne definisca le condizioni quadro.» 4 Di seguito, gli 87 pareri sui contenuti hanno valore di 100 per cento; tutti i dati percentuali fanno riferimento ad essi.