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Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 8 pagine
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AVAMPROGETTO 12.05.2011
Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM)
Modifica del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...1,
decreta:
I
La legge federale del 18 dicembre 19982 concernente la procreazione con assistenza medica è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 119 capoverso 2 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale3,
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 19964,
Art. 3 cpv. 4
4È vietato l'uso di gameti, oociti impregnati o embrioni in vitro dopo il decesso della persona dalla quale provengono.
Art. 5 Condizioni di ammissibilità dei metodi di procreazione
Un metodo di procreazione può essere applicato soltanto nei casi in cui:
a. si intenda rimediare alla sterilità di una coppia, dopo che gli altri metodi di trattamento siano falliti o risultati senza probabilità di riuscita; o
b. non si possa evitare altrimenti il pericolo di trasmettere ai discendenti una malattia grave.
RS 810.11
1 FF 2011 …
2 RS 810.11
3 RS 101
4 FF 1996 III 189 2014–......