Rapporto e Avamprogetto

Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine

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Legge sull’agricoltura Disegno

Art.14a (nuovo) Sistema d'informazione centralizzato sulle cessioni di nutrienti

1 Onde registrare i trasferimenti di nutrienti nell'agricoltura, la Confederazione gestisce un sistema d'informazione globale e standardizzato.

2 Le aziende che cedono nutrienti devono registrare tutte le forniture nel sistema d'informazione.

5. Legge del 1° luglio 196610 sulle epizoozie

Art. 37 Contributi per lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale

1 In connessione alle misure di smaltimento ordinate in situazioni straordinarie, la Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, concedere contributi per i costi di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.

2 I contributi vengono versati ai detentori di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina nonché ai macelli.

3 Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei contributi per animale. Tiene conto dello sviluppo delle possibilità di valorizzazione dei sottoprodotti di origine animale e adegua i contributi.

4 I contributi ai macelli vengono versati soltanto se i sottoprodotti di origine animale sono stati eliminati in aziende di smaltimento omologate. Il macello lo deve dimostrare sulla scorta di contratti e fatture delle aziende di smaltimento.

5 La somma dei contributi non può superare le entrate della vendita all'asta dei contingenti doganali di bestiame da macello e carne giusta l'articolo 48 della legge del 29 aprile 199811 sull'agricoltura.

Art. 62

Abrogato

6. Legge sulla caccia del 20 giugno 198612

Art. 12 cpv. 5

5 La Confederazione promuove e coordina misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina, ovvero da grandi predatori agli animali da reddito.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

10 RS 916.40

11 RS 910.1

12 RS 922.0