Rapporto e Avamprogetto

Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine

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Legge sull’agricoltura Disegno

Art. 178a (nuovo) Obbligo di tollerare

1 Se l'interesse pubblico lo esige, il proprietario di un fondo deve tollerare gratuitamente la cura e la gestione dei terreni incolti. Tale interesse esiste segnatamente se la gestione del terreno è necessaria per il mantenimento dell'agricoltura, per la protezione contro i pericoli naturali o per la conservazione di specie animali e vegetali particolarmente degne di protezione.

2 L'obbligo sussiste per almeno tre anni. Chi alla scadenza di questo termine intende gestire il suo fondo direttamente o per il tramite di un affittuario, deve comunicarlo al gestore almeno sei mesi prima.

3 All'occorrenza, i Cantoni emanano prescrizioni d'esecuzione; decidono nel singolo caso se la gestione e la cura devono essere tollerate.

Art. 183 Obbligo d'informare

Nella misura necessaria all’esecuzione della presente legge, delle relative disposizioni d’esecuzione o delle decisioni su di esse fondate, tutti sono tenuti a fornire agli organi competenti in particolare le informazioni richieste, nonché a presentare e consegnare provvisoriamente i documenti giustificativi per permetterne la verifica; inoltre, tutti sono tenuti a consentire l’accesso all’azienda, ai locali amministrativi e ai magazzini, nonché a permettere l’esame dei libri contabili e della corrispondenza e il prelievo di campioni.

Art. 184 Mutua assistenza amministrativa

L'Ufficio federale e le altre autorità svizzere si forniscono assistenza amministrativa, si sostengono reciprocamente e si scambiano tutte le informazioni utili all'esecuzione dei loro compiti.

Art. 185 cpv. 5

5 La Confederazione, mediante un sistema in rete, automatizzato e gestito centralmente, può:

a. rilevare, riprendere, salvare i dati e renderli accessibili agli organi d’esecuzione competenti, nonché ad altre persone, mediante una procedura di richiamo;

b. consentire agli organi d'esecuzione competenti, nonché ad altre persone, di calcolare i pagamenti diretti per azienda.

Art. 186a (nuovo) Proprietà intellettuale

1 I diritti su beni immateriali prodotti da collaboratori aventi rapporti di lavoro ai sensi della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) con l'Ufficio federale, le stazioni di ricerca o l'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino