Rapporto e Avamprogetto
Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine
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Legge sull’agricoltura Disegno
nell'esercizio della loro attività professionale appartengono alla Confederazione; la presente disposizione non riguarda i diritti d'autore.
2 I diritti esclusivi d'uso di programmi informatici appartengono ai collaboratori che li hanno prodotti e che hanno rapporti di lavoro ai sensi della LPers con l'Ufficio federale, le stazioni di ricerca o l'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino. L'Ufficio federale, le stazioni di ricerca e l'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino possono convenire contrattualmente con gli aventi diritto la cessione dei diritti d'autore su opere di altre categorie che hanno prodotto o alla cui elaborazione hanno preso parte conformemente ai loro obblighi contrattuali.
3 Chi ha prodotto beni immateriali ai sensi dei capoversi 1 e 2 ha diritto a un'adeguata partecipazione agli eventuali utili realizzati con un uso commerciale.
4 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione in un'ordinanza.
Art. 187 cpv. 2–9 e 11–13 (ev. 14; se l'Unione svizzera per il commercio del formaggio SA in liq. è sciolta)
Abrogati
Art. 187a
Abrogato
Art. 187b cpv. 1–4 e 6–7
Abrogati
Art. 187c cpv. 2
Abrogato
II
Modifica del diritto vigente
Le leggi qui appresso sono modificate come segue: