Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 50 pagine

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o contributi per i sistemi di produzione volti a incentivare forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura, rispettose dell'ambiente e degli animali (art. 75 LAgr);

o contributi per l'efficienza delle risorse volti a garantire l'impiego sostenibile di risorse quali suolo, acqua e aria nonché per impiegare i mezzi di produzione in modo efficiente (art. 76 LAgr); o contributi d'adeguamento volti a garantire uno sviluppo socialmente sostenibile dell'agricoltura (art. 77 LAgr).

• Il presupposto per il versamento di pagamenti diretti rimane l'adempimento della prova che le esi-

genze ecologiche sono rispettate e delle condizioni relative alla formazione agricola. I criteri di entrata in materia e di limitazione, a carattere sociale e strutturale, garantiscono che i pagamenti diretti vengano erogati a favore di aziende contadine che coltivano il suolo. Sono soppresse la graduazione dei pagamenti diretti in base a superficie e numero di animali e la limitazione dei pagamenti diretti per unità standard di manodopera. I limiti di reddito e di sostanza vengono applicati unicamente ai contributi d'adeguamento dettati da ragioni sociali (artt. 70a e 77 cpv. 4 LAgr). A livello di ordinanza vengono proposti un adeguamento dei coefficienti per le unità standard di manodopera (USM) in base al progresso tecnico e un aumento del volume minimo di lavoro nella zona di pianura e in quella collinare a 0,4 USM.

• Nella regione d'estivazione vengono versati, oltre ai contributi d'estivazione, anche contributi per la

biodiversità e per la qualità del paesaggio. I criteri per la concessione dei pagamenti diretti devono pertanto essere regolamentati in un unico articolo specifico (art. 70b).

• Vengono potenziate le misure a favore della protezione dei terreni coltivi. Il principio secondo il

quale non vengono concessi pagamenti diretti per superfici in perimetri vincolanti delle zone edificabili deve essere sancito dalla legge (art. 70a cpv. 1 lett. d LAgr). Su ricorso delle autorità, l'UFAG ha la possibilità di sottoporre all'esame di un'istanza giudiziaria indipendente la corretta ponderazione degli interessi in caso di richiesta di superfici per l'avvicendamento delle colture (art. 34 cpv. 3 LPT).

• Tutti i trasferimenti di concimi aziendali vengono registrati in un sistema d’informazione centrale

(HODUFLU), mentre l'obbligo di contratto in caso di cessione di concimi aziendali deve essere abrogato (art. 14 cpv. 4 e 5 nonché art. 14a LPAc).

• Le misure preventive contro i danni causati dai grandi predatori agli animali da reddito vanno pro-

mosse tramite incentivi mirati nell'ambito del contributo d'estivazione (art. 12 cpv. 5 LCP).

Misure sociali collaterali e miglioramenti strutturali

• La limitazione temporale degli aiuti per la riqualificazione è prorogata di 4 anni fino a fine 2019 (art.

86a cpv. 3 LAgr).

• La procedura per determinare la neutralità concorrenziale va affidata ai Cantoni e la protezione

giuridica per la concessione di contributi e crediti d'investimento va uniformata (art. 87 cpv. 2, art. 89a, art. 97 cpv. 1 e 7, art. 108 cpv. 1bise 2 e art. 166 cpv. 2 LAgr).

• I raggruppamenti di fondi in affitto e le altre forme di miglioramento della struttura gestionale sono

semplificati (art. 20 LAAgr).

Ricerca e consulenza nonché promozione della coltivazione delle piante e dell'allevamento di animali

• L'obbligo di autorizzazione per il prelievo e la distribuzione di sperma ed embrioni di animali da

reddito è stato soppresso nel 2007. La ripartizione del contingente doganale sperma di bovini si fonda sull'articolo 22 LAgr e l'articolo di legge (art. 145 LAgr), quindi, è diventato obsoleto.

Protezione giuridica, misure amministrative e disposizioni penali

• Alle autorità vengono conferite maggiori competenze, affinché possano adottare misure adeguate

volte, segnatamente, a neutralizzare o a richiamare i prodotti pericolosi (art. 169 cpv. 3 LAgr).

• La disposizione penale relativa alle denominazioni d'origine e alle indicazioni geografiche viene

adeguata per conformarla alle altre diposizioni penali in materia di proprietà intellettuale (art. 172 cpv. 2 LAgr). Per quanto concerne le contravvenzioni, alla lista viene aggiunta la violazione in relazione all'uso dell'identità visiva comune conformemente all'articolo 12 LAgr e all'uso di contrassegni ufficiali secondo l'articolo 14 capoverso 4 LAgr (art. 173 cpv. 1 LAgr).

072.10/2009/00749 \ COO.2101.101.5.1077705