Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/147: Revisione totale dell'ordinanza/del regolamento concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale alle università cantonali e ai politecnici federale · 6 pagine

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4. Avamprogetto di revisione della CSM

Sulla base dei lavori preliminari svolti dal gruppo di lavoro, la CSM ha approvato nella seduta del 19 marzo 2010 l’avamprogetto di ordinanza allegato. Oltre a modifiche di carattere formale, la CSM propone nel suo avamprogetto cambiamenti concernenti principalmente la base giuridica per gli esami organizzati dalle scuole riconosciute e la procedura d’esame.

Il programma d’esame5 resta invariato per la maggior parte delle materie: la nuova normativa non prevede né di aumentare né di ridurre le esigenze poste ai candidati. L’unica eccezione è costituita dal programma d’esame per le scienze umane e sociali che è stato sottoposto a una profonda revisione per rendere più chiara la sua struttura e per orientarlo meglio agli obiettivi formativi.

La CSM intende apportare le necessarie modifiche, illustrate qui di seguito, nel quadro della revisione in oggetto. Ai fini di un’attuazione trasparente e coerente della riforma proposta, sono illustrati nel presente commento anche punti che, in base all’articolo 6, sono contenuti nelle direttive.

4.1 Modifica della terminologia (titolo, art. 1 e 2)

Il titolo deve essere formulato in modo più preciso per rendere più chiaro l’oggetto dell’ordinanza:

l’esame complementare che consente ai titolari di un attestato federale di maturità professionale di accedere alle scuole universitarie e non, come suggerito dal titolo dell’ordinanza vigente, il riconoscimento dell’attestato di maturità professionale.

L’adeguamento terminologico proposto all’articolo 2 (sostituzione del termine «Berufsmaturitätsausweis» con il termine «Berufsmaturitätszeugnis») concerne soltanto la versione tedesca6.

4.2 Possibilità di delega (art. 3 e 4)

Inizialmente l’esame complementare era concepito come esame organizzato unicamente dalla CSM. Soltanto verso la fine del processo è stato tenuto conto della proposta di introdurre la possibilità di delega a scuole che rilasciano attestati di maturità liceale riconosciuti (in analogia all’esame di maturità liceale). Le interpretazioni divergenti dell’articolo 3 hanno però condotto a varie controversie.

La possibilità di delegare la responsabilità dell’esame alle scuole che conferiscono un attestato di maturità riconosciuto è esplicitata nell’articolo 3 e completata nell’articolo 4 con le disposizioni concernenti l’ammissione e il riferimento alla legislazione cantonale.

4.3 Modifica della procedura d’esame per la prima lingua nazionale (art. 8 lett. a)

È indubbio che, senza competenze linguistiche sufficienti nella lingua nazionale parlata nel luogo degli studi, non è possibile portare a termine con successo una formazione universitaria. Un esame più differenziato permette di ponderare maggiormente le conoscenze linguistiche nella prima lingua nazionale. L’esame prevede pertanto una prova orale e una scritta:

Ö nella prova orale sono verificate le conoscenze letterarie sulla base di tre o quattro opere letterarie

di periodi diversi definite per la sessione d’esame;

Ö nella prova scritta sono verificate le capacità di riflessione e di espressione mediante l’analisi di

una problematica complessa legata a un tema d’attualità, un fatto o un’esperienza personale inerente alla formazione professionale e/o al mondo del lavoro.

4.4 Modifica della procedura d’esame per la seconda lingua nazionale / l’inglese (art. 8 lett. b)

L’intervento più urgente riguarda la lingua straniera. Quale provvedimento immediato attuato nella fase 1 (piccoli adeguamenti) è stata prolungata di 5 minuti la prova orale per conferirle un peso maggiore. Soprattutto gli ambienti vicini alle scuole preparatorie hanno rilevato che la procedura d’esame vigente non consente di verificare in modo adeguato le conoscenze strutturali della lingua.

Questa lacuna è colmata con l’introduzione della prova scritta che consente di esaminare in modo più approfondito le conoscenze morfosintattiche e lessicali, la comprensione del testo, come pure la capacità d’interpretazione del testo e l’espressione orale.

5 Secondo l’art. 6 cpv. 2 lett. b è contenuto nelle direttive. 6 Cfr. art. 28 ordinanza sulla maturità professionale (RS 412.103.1) 3/6 100810_passerelle-bericht-i.doc