Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/147: Revisione totale dell'ordinanza/del regolamento concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale alle università cantonali e ai politecnici federale · 6 pagine

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La prova orale, incentrata sulle conoscenze letterarie e su una breve conversazione su un dato tema, non subisce modifiche, ma dura 15 minuti (più 15 minuti di preparazione) come le altre prove orali.

4.5 Modifica della procedura d’esame per la matematica (art. 8 lett. c)

I vantaggi della prova orale devono essere sfruttati anche per la matematica: rispetto a una prova scritta in cui non si assiste direttamente al processo di riflessione del candidato, una prova orale di 15 minuti permette di valutare in modo più differenziato la capacità di riflessione, l’agilità intellettuale, le capacità di applicare quanto appreso e le conoscenze basilari di matematica.

La durata della prova scritta è abbreviata da 4 a 3 ore.

4.6 Differenziazione per quanto concerne la suddivisione dell’esame (art. 9)

Per compensare una disparità di trattamento7 e in analogia all’esame di maturità liceale, la suddivisione dell’intero esame in due sessioni8 è possibile soltanto per l’esame sostenuto dinanzi alla CSM.

Questa soluzione corrisponde alla prassi vigente e ha dato buona prova di sé.

4.7 Precisazione del calcolo delle note (art. 10 cpv. 2)

Finora le conoscenze nelle diverse materie erano verificate e valutate mediante prove orali o scritte. Dato che in futuro tre materie saranno valutate in base a prove orali e scritte risulta necessario precisare il metodo applicato per calcolare la nota finale.

4.8 Correzione delle norme per il superamento dell’esame (art. 11 cpv. 1)

In base all’ordinanza vigente, è teoricamente possibile che un candidato superi l’esame anche se l’80 per cento delle note ottenute è insufficiente (1 volta la nota 6, 4 volte la nota 3,5). Questa assurdità è corretta. Con la nuova normativa, soltanto due voti possono essere inferiori a 4.

Sul piano formale le tre condizioni per superare l’esame sono strutturate in modo più chiaro: ogni criterio è riportato in una lettera separata.

4.9 Differenziazione della competenza (art. 12)

Ai fini di una ripartizione esplicita della competenza e in analogia agli esami di maturità liceale, le sanzioni, la valutazione dell’esame, l’attestato, le deroghe e la procedura di ricorso relativi agli esami organizzati da una scuola riconosciuta sono retti dalle disposizioni cantonali.

4.10 Disposizioni transitorie (art. 15)

Nelle disposizioni transitorie è specificato il diritto applicabile in caso di:

- ripetizione dell’esame; o

- suddivisione dell’esame in due sessioni.

In base alla normativa proposta, nell’anno di entrata in vigore (2012) sono previste due sessioni d’esame con prove condotte parallelamente in base al nuovo e al vecchio diritto.

4.11 Entrata in vigore (art. 16)

L’entrata in vigore dell’ordinanza/del regolamento è prevista il 1° gennaio 2012.

7 Contrariamente ai candidati che si presentano all’esame organizzato dalle scuole preparatorie, quelli che si presentano all’esame organizzato dalla CMS non conoscono gli esaminatori e il loro modo di procedere. 8 Nella prima sessione sono esaminate le scienze umane e sociali e le scienze sperimentali, nella seconda la prima lingua nazionale, la seconda lingua nazionale o l’inglese e la matematica. 4/6 100810_passerelle-bericht-i.doc