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Consultazione 2010/15: Revisione parziale dell'ordinanza sul registro delle carte per l'odocronografo (ORECO). · 2 pagine

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Art. 13d cpv. 2

2 La richiesta di una carta dell’azienda deve essere inoltrata all’Ufficio federale delle strade e contiene il nome, l’indirizzo e la sede dell’azienda (n. 6, 7 e 10 all. ORECO3).

Art. 23 cpv. 1

1 I Cantoni applicano la presente ordinanza e designano le autorità competenti per l’esecuzione come anche gli uffici competenti per il rilascio, la revoca e la dichiarazione di non validità delle carte di controllo.

Art. 24 cpv. 5(nuovo)

5 L’Ufficio federale delle strade è competente per il rilascio, la revoca e la dichiarazione di non validità delle carte del conducente e dell’azienda.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2011.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione: Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova

3 RS 822.223