Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/17: Revisione dell'ordinanza concernente gli esami federali per le professioni mediche; revisione dell'ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie · 3 pagine
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Questo capoverso serve a chiarire la regolamentazione che finora risultava implicitamente dall’articolo 12 capoverso 1.
Articolo 27 Tasse
Capoverso 2
Da più parti è rivendicata una riduzione delle tasse d’iscrizione all’esame federale. Richieste in tal senso sono giunte non solo dalle università, dalle associazioni studentesche e dalle società mediche, bensì anche da parlamentari. Prevale l’idea che l’onere finanziario rappresentato dalle tasse d’esame previste è eccessivo per gli studenti e rappresenta un ostacolo che fa desistere varie persone dall’intraprendere tali studi. Alle tasse d’iscrizione all’esame federale si aggiungono le tasse di diploma per un importo di 500 franchi.
Gli esami federali non sono paragonabili ad esempio agli esami professionali superiori. I candidati agli esami federali ai sensi della LPMed terminano un ciclo di studi del grado terziario A. L’esame professionale superiore è invece un diploma del grado terziario B, e cioè un diploma basato sulla legge federale del 13 dicembre 20027 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr), conseguito parallelamente all’attività professionale. In altre parole, i candidati hanno la possibilità di esercitare un’attività retribuita già prima dell’esame. Occorre inoltre tener presente che le tasse medie per gli esami professionali superiori si aggirano sui 2600 franchi e quindi non superano di molto quelle per gli esami di medicina umana.
Attualmente prevale l’idea che l’onere finanziario delle tasse d’esame non debba essere eccessivo per gli studenti. Uno studio ai sensi della LPMed deve restare accessibile a tutti, in particolare se non è possibile svolgere un’attività lavorativa accessoria a causa del tempo assorbito dagli studi. Per questi motivi, malgrado le perdite finanziarie a livello federale le tasse d’esame vanno ridotte in modo tale che l’onere finanziario risulti sostenibile per gli studenti. Le tasse per l’esame federale di medicina umana sono così ridotte da 2500 a 1500 franchi, quelle per l’esame federale di odontoiatria e per l’esame federale di medicina veterinaria da 1500 a 1000 franchi, quelle per l’esame federale di chiropratica da 2500 a 1300 franchi e quelle per l’esame federale di farmacia da 2000 a 1300 franchi. Le differenze tra le tasse si spiegano con i costi differenti per lo svolgimento dell’esame federale corrispondente. Inoltre nell’ambito dei preparativi degli esami federali è emerso che i costi per l’esame federale ad esempio di farmacia e chiropratica sono inferiori a quelli di medicina umana e che i costi di chiropratica e farmacia sono dello stesso ordine di grandezza.
Articoli 28 e 30 Indennità per i presidenti e i membri delle commissioni d’esame
Finora i presidenti delle commissioni d’esame erano indennizzati forfettariamente per l’organizzazione e la direzione degli esami, i corrispondenti compiti amministrativi nonché la consulenza prestata ai candidati. Per i membri delle commissioni d’esame era invece già prevista un’indennità sotto forma di diaria. Dal 1° gennaio 2010, sulla scia della regolamentazione dell’OLOGA applicabile a tutte le commissioni extraparlamentari è prevista unicamente un’indennità sotto forma di diaria. L’ordinanza del Dipartimento federale delle finanze del 12 dicembre 19968 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari, applicabile finora all’indennizzo dei membri delle commissioni d’esame, è stata abrogata dall’OLOGA.
Sono quindi abrogati anche gli articoli 28 e 30.
Articolo 31a Indennità per i pazienti standardizzati
Per alcuni degli esami federali si ricorre a cosiddetti pazienti standardizzati. Si tratta di persone (in genere attori), che assumono il ruolo di pazienti durante gli esami federali pratici.
Queste persone vanno indennizzate. La tariffa applicabile è ora stabilita nell’ordinanza. Per la preparazione e la partecipazione agli esami federali è prevista un’indennità di 50 franchi l’ora. Il rimborso delle spese legate alla preparazione e alla partecipazione agli esami federali si basa sulle tariffe applicabili al personale federale.