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Consultazione 2010/28: Messaggio sul finanziamento della cultura negli anni 2012-2015 (messaggio sulla cultura) · 92 pagine

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Sussidi in conformità alla LNP (in mio. di franchi, in cifre tonde, cfr. n. 3)

2012 2013 2014 2015 2012–2015

Conservazione di oggetti 15,8 16,1 16,4 16,7 65,0 meritevoli di protezione

Inventari federali, organizza-

zioni, ricerca, formazione e 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 pubbliche relazioni

Totale 2012-2015 20,8 21,1 21,4 21,7 85,0

2.1.1.2 Trasferimento di beni culturali

Contesto, fatti e sfide

La Svizzera è tra le principali piazze del commercio d'arte al mondo e al contempo attraente sede di musei e collezioni. Con la LTBC35 la Svizzera dispone, dalla sua entrata in vigore il 1° giugno 2005, di uno strumento efficace per garantire un trattamento responsabile e trasparente dei beni culturali. L'attuazione della LTBC contribuisce essenzialmente a una percezione positiva della Svizzera in questo ambito. In virtù della LTBC la Confederazione ha potuto concludere con il Perù, l'Italia, la Grecia, la Colombia e l'Egitto accordi bilaterali che facilitano la restituzione di beni culturali. Su questa base, nel giugno 2010 l'UFC ha potuto restituire al governo peruviano 48 oggetti archeologici precolombiani.

Per realizzare gli obiettivi della LTBC vengono erogati tra l'altro aiuti finanziari a favore della conservazione del patrimonio culturale mobile (art. 14 LTBC). Gli aiuti finanziari sono erogati sulla base di un limite di spesa.

Gli aiuti finanziari della Confederazione consentono di realizzare importanti progetti, tra cui la concessione al pubblico di accedere alla banca dati dell'Interpol dei beni culturali rubati e la realizzazione, in collaborazione con l'ICOM, di liste rosse dei beni culturali particolarmente minacciati. Vengono poi sostenuti progetti di cooperazione in Svizzera e all'estero nell'ambito della conservazione, per esempio tra il Museo Rietberg di Zurigo e il Museo del sultano di Fumban in Camerun.

Obiettivi

Con l'erogazione di aiuti finanziari a favore di beni culturali mobili, la LTBC (cfr. art. 14) si prefigge due obiettivi principali:

35 La LTBC e la rispettiva ordinanza (RS 444.11) attuano nel diritto nazionale la Convenzione UNESCO del 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali (RS 0.444.1) ratificata dalla Svizzera nel 2003.