Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/29: Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese die trasporto pubblico (OOSI) · 3 pagine
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Commento all'ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (OOSI)
1. In generale
1.1 Introduzione
In virtù della legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico, il Consiglio federale è tenuto a disciplinare la formazione, l’equipaggiamento e l’armamento degli organi di sicurezza. Inoltre, ha il compito di stabilire i criteri per il rilevamento di dati durante lo svolgimento di operazioni di sicurezza e lo scambio di informazioni con la polizia.
1.2 Legge sulla coercizione
Ai sensi dell'articolo 4 capoverso 6 della legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico e della legge del 20 marzo 2008 sulla coercizione, è ammesso l’uso nei confronti di persone della forza fisica, di mezzi ausiliari e di armi.
La legge sulla coercizione consente il ricorso alla coercizione di polizia mediante l'uso della forza fisica, di mezzi ausiliari (cani di servizio, manette e altri mezzi d’immobilizzazione) come pure di armi quali manganelli e bastoni di difesa, sostanze irritanti, armi da fuoco (art. 5 e 13 - 15 LCoe). Le misure di polizia previste comprendono il fermo di breve durata, la perquisizione di persone e dei loro effetti personali come pure di locali e di veicoli nonché il sequestro di oggetti (art. 6 e 19 - 21 LCoe).
La legge sulla coercizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2009.
2. Commento agli articoli dell'ordinanza
Art. 1 Oggetto
L'articolo 1 dell'ordinanza stabilisce i requisiti minimi che le imprese di trasporto devono soddisfare per impiegare organi di sicurezza o affidare compiti di protezione a società di sicurezza private.
Art. 2 Definizioni
Per "società di sicurezza" si intende un'impresa di qualsiasi forma giuridica che opera nel settore della sicurezza, ad esempio una società commerciale o una ditta individuale con sede in Svizzera.
I "compiti di protezione" sono precisati nelle norme della LFSI inerenti alla delega dei compiti e pertanto non vengono definiti nell’OOSI.
Art. 4 Armi e mezzi ausiliari consentiti
Le armi e i mezzi ausiliari consentiti sono quelli attualmente in dotazione della polizia ferroviaria di Securitrans AG. L'impresa di trasporto deve stabilire nella convenzione con la società di sicurezza il tipo di equipaggiamento di cui disporrà il personale di sicurezza, precisando le armi e i mezzi ausiliari in dotazione.
È esclusa la possibilità di ampliare l'equipaggiamento della polizia dei trasporti con armi da fuoco o dispositivi inabilitanti.