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Consultazione 2010/29: Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese die trasporto pubblico (OOSI) · 5 pagine

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Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (OOSI)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2 capoverso 7 e 7 capoverso 6 della legge federale del 18 giugno 20101 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le condizioni minime per l'impiego degli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico, la collaborazione di tali organi con le autorità di polizia e la vigilanza esercitata dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

a. società di sicurezza: organizzazione privata secondo l'articolo 5 capoverso 3 LFSI;

b. personale di sicurezza: dipendenti del servizio di sicurezza o della polizia dei trasporti.

Art. 3 Diritto applicabile

Per quanto concerne l'uso della forza fisica, di mezzi ausiliari e di armi, sono applicabili la legge del 20 marzo 2008 sulla coercizione2 e l'ordinanza del 12 novembre 2008 sulla coercizione3.

RS ..........

1RS ...; RU 2010 ...

2RS 364

3 RS 364.3