Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/29: Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese die trasporto pubblico (OOSI) · 3 pagine
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Art. 11 Informazioni e notifiche all'UFT
L'allegato indica i documenti necessari per l'attività di vigilanza dell'UFT e le informazioni che devono essere inviate all'Ufficio al fine di avere un quadro generale dell'attività svolta.
Art. 12 Ricorsi all'autorità di vigilanza
L'Ufficio federale esercita l'attività di vigilanza sulla base delle informazioni ricevute. È sufficiente la denuncia di una determinata fattispecie, senza una "domanda" formale, affinché l'Ufficio federale proceda a una verifica. Tuttavia, in mancanza di indizi concreti l'Ufficio federale non svolge di regola ulteriori controlli e chiarimenti.
Le misure previste dovranno ripristinare, se del caso, un servizio conforme alle norme di legge.
Art. 13 Disposizione transitoria
Entro il 31 dicembre 2011 le imprese di trasporto sono tenute a verificare se le società di sicurezza incaricate adempiono i requisiti fissati dall'articolo 8 e se occorre adeguare di conseguenza le convenzioni stipulate con tali società. Dal 1° gennaio 2012 è necessaria un'autorizzazione dell'UFT per il trasferimento di compiti a una società di sicurezza.
Art. 14 Entrata in vigore
L'entrata in vigore dell'ordinanza è prevista per il ………… 2011.