Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/3: esiste solo in tedesco o francese. Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 6 pagine

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Compendio

Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso che in futuro la Svizzera adotterà lo standard dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE nell'assistenza amministrativa

internazionale in materia fiscale. Questa nuova politica relativa all'assistenza amministrativa deve essere attuata dal profilo materiale per il tramite dell'adeguamento delle convenzioni di doppia imposizione esistenti oppure nel quadro della conclusione di nuove convenzioni. Gli aspetti di diritto procedurale dell'esecuzione delle disposizioni sull'assistenza amministrativa saranno disciplinati in un primo tempo a livello di ordinanza. La nuova ordinanza

sull'assistenza amministrativa (OACDI) deve essere quanto prima sostituita da una legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale. L'indagine conoscitiva relativa all'OACDI è avvenuta dal 20 gennaio fino al 30 aprile 2010. Hanno partecipato all'indagine conoscitiva le organizzazioni mantello dell'economia, le autorità finanziarie e le amministrazioni delle

contribuzioni / organizzazioni fiscali nonché altre organizzazioni, i partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale e altri interessati. Sono pervenuti 41 pareri e la maggior parte è favorevole all'avamprogetto.

Sono state tematizzate in modo approfondito diverse proposte di modifica e di miglioramento nonché aspetti controversi come in particolare:

1. l'oggetto e il campo d'applicazione dell'OACDI nonché il rapporto dell'OACDI con il

diritto vigente;

2. l'esame preliminare della domanda di assistenza amministrativa (le premesse per l'avvio

di una procedura di assistenza amministrativa e in particolare il rifiuto in caso di

informazioni ottenute illegalmente);

3. le misure per l'ottenimento delle informazioni richieste (in particolare le misure

coercitive);

4. gli obblighi di partecipazione nonché i diritti in materia di informazione e partecipazione

delle amministrazioni cantonali delle contribuzioni;

5. i diritti di terzi particolarmente interessati e del detentore delle informazioni nella

procedura di assistenza amministrativa ordinaria e in quella semplificata;

6. il mantenimento dell’accesso limitato delle autorità svizzere di tassazione alle

informazioni bancarie (segreto bancario fiscale).

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