Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/3: esiste solo in tedesco o francese. Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 6 pagine
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26 par. 3 lett. c modello di convenzione dell'OCSE) e al principio della buona fede (art. 5 cpv. 1 lett. b; cfr. art. 31 Convenzione di Vienna). Il motivo di rifiuto in relazione con i «dati bancari rubati» è riformulato in un capoverso separato (art. 5 cpv. 1 lett. c); sono così evitati i
riferimenti espliciti rispettivamente diretti ai motivi speciali di rifiuto dell'ordine pubblico o al principio della buona fede.
2.3. Misure per l'ottenimento delle informazioni richieste (in particolare le misure coercitive)
L'importante principio ai sensi dello standard dell'OCSE secondo cui tutte le misure di
assistenza amministrativa devono corrispondere al diritto interno e alla prassi amministrativa (tranne eccezioni nelle CDI), è stato su richiesta di molti partecipanti riformulato in modo ancora più preciso ed esaustivo: «Per l'ottenimento di informazioni possono essere eseguite misure solo se corrispondono al diritto svizzero o se la convenzione ne prevede
espressamente la loro esecuzione» (art. 6 cpv. 2). In questo modo è chiaro che questa regola fondamentale di funzionamento dello standard dell'OCSE si applica senza eccezioni a tutte le misure applicabili secondo l'OACDI.
I pareri di PPD, CPE-S e del PRL.I Liberali criticano il disciplinamento delle misure coercitive a livello di ordinanza (art. 6 cpv. 3 e art. 9) nonché (CPE-S e PPD) il potere dell'AFC di ordinare misure coercitive (in questi pareri viene infatti impiegata l'espressione «polizia fiscale»). A queste obiezioni è possibile opporre i seguenti argomenti:
a. Le misure coercitive sono già disciplinate nelle esistenti ordinanze concernenti le singole CDI. Il Tribunale federale e il Tribunale amministrativo federale hanno più volte esplicitamente approvato questo disciplinamento a livello di ordinanza1.
b. Con la sua perizia del 10 settembre 2009, l'UFG accetta come soluzione transitoria
2. La condizione di elaborare l'emanazione di un'ordinanza sull'assistenza amministrativa
rapidamente un avamprogetto di legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale sarà soddisfatta, visto che i necessari lavori sono già stati avviati.
c. Il potere dell'Amministrazione federale interessata (nella fattispecie l'AFC) di ordinare
1 «Das bedeutet somit, dass aufgrund der besagten Delegationsnorm im vorerwähnten Bundesbeschluss vom 22. Juni 1951 in Verbindung mit den genannten Ausführungsregelungen in der Vo DBA-USA eine genügende gesetzliche Grundlage für die Vornahme von Zwangsmassnahmen gegeben ist. Die fraglichen Bestimmungen in der Vo DBA-USA enthalten zudem diverse verfahrensrechtliche Garantien, wie insbesondere das Recht auf Eröffnung einer begründeten Schlussverfügung durch die ESTV gegenüber der betroffenen Person (Art. 20j Vo DBA-USA) und die Möglichkeit zur Einlegung von Rechtsmitteln sowohl gegen die Schlussverfügung wie auch – zusammen mit der Anfechtung der Schlussverfügung – gegen vorangehende Verfügungen, einschliesslich einer Verfügung über Zwangsmassnahmen (Art. 20k Vo DBA-USA). Bei dieser Rechtslage vermag das Bundesverwaltungsgericht daher auch keine Verletzung von verfassungsrechtlichen oder völkerrechtlichen Persönlichkeitsschutzbestimmungen zu erkennen». (sentenza del Tribunale amministrativo federale del 5 marzo 2009, A-7342/2008 e A-7426/2008, consid. 1.1.) 2 «Andererseits können wir das Interesse an der raschen Umsetzung der neuen Amtshilfepolitik durch eine nach BB 1951 erlassene und einheitlich für diese Abkommen gültige Grundsatzverordnung nachvollziehen. Aus diesem Grund könnten wir uns vorläufig mit dem Erlass einer Verordnung einverstanden erklären, sofern dem Bundesrat gleichzeitig die Ausarbeitung eines Ausführungsgesetzes beantragt wird». 4/6 D_DBA Nr. 0004 / 06.06 /