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Consultazione 2010/3: esiste solo in tedesco o francese. Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 7 pagine

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Ordinanza sull’assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 2 capoverso 1 lettera d del decreto federale del 22 giugno 19511 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione,

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Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

1La presente ordinanza disciplina l’esecuzione dell’assistenza amministrativa prevista nelle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

2Sono fatte salve le diverse disposizioni della convenzione applicabile al caso particolare e la relativa ordinanza.

Art. 2 Competenza

L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) esegue l’assistenza amministrativa sulla base delle domande estere e presenta le domande svizzere.

Art. 3 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

a. persona interessata: la persona, di cui vengono richieste informazioni nella domanda di assistenza amministrativa;

b. detentore delle informazioni: la persona, che dispone in Svizzera delle informazioni richieste.

RS ...

1 RS 672.2