Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/3: esiste solo in tedesco o francese. Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 6 pagine
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di sopprimere l’accesso limitato delle autorità svizzere di tassazione alle informazioni
bancarie (come nelle relazioni internazionali). In particolare viene criticata la rinuncia per motivi politici all'impiego per scopi fiscali svizzeri di informazioni bancarie ottenute nella procedura di assistenza amministrativa (art. 15 cpv. 3) e la rinuncia di presentazione di domande di assistenza amministrativa svizzere per quanto concerne le informazioni
bancarie (art. 16 cpv. 5).
L’eventuale soppressione del segreto bancario ancorato nelle leggi federali anche per scopi fiscali svizzeri deve avvenire nel quadro di una revisione della legislazione tributaria
approvata dal Parlamento. Una soppressione nel quadro di un disciplinamento della
procedura (OACDI) sotto forma di un'ordinanza del Consiglio federale non è ammessa. Una siffatta questione di diritto interno non dovrebbe nemmeno essere disciplinata in una legge che comporta la trasposizione di impegni internazionali. La questione della soppressione del segreto bancario a livello nazionale dovrebbe essere affrontata e trattata in modo
rigorosamente separato dal diritto internazionale.
Allegati:
1. Elenco dei partecipanti all'indagine conoscitiva
2. Avamprogetto OACDI (d/f)
3. Rapporto per la consultazione (d/f)
4. Avamprogetto OACDI modificato (in modo correzione e versione pulita)
5. Rapporto esplicativo e Lista di controllo
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