Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 71 pagine
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Rapporto
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
Nel 2008 la crisi finanziaria ed economica ha reso necessaria negli Stati Uniti, in praticamente tutti gli Stati europei e anche in Svizzera l’adozione di pacchetti di misure statali di dimensioni storiche per stabilizzare il sistema finanziario e per salvare singoli istituti finanziari. In Svizzera la violenta riprovazione nei confronti dei mercati finanziari globali ha principalmente toccato le due grandi banche, fortemente impegnate sul mercato statunitense, e in particolar modo UBS, nonostante la sua capitalizzazione superiore alla media internazionale. Come è stato mostrato chiaramente di recente, le difficoltà di una grande banca svizzera possono mettere a repentaglio il funzionamento dell’intero sistema finanziario con conseguenze dirette su tutti i settori dell’economia reale. Questo pericolo può essere talmente grave per l’economia svizzera da costringere di fatto lo Stato ad effettuare un intervento di salvataggio. Pertanto, nel 2008 il Consiglio federale, la Banca nazionale svizzera (BNS) e la (allora) Commissione federale delle banche (CFB, ora FINMA) hanno elaborato un pacchetto di misure incentrato sulla stabilizzazione di UBS. Una parte di questo pacchetto di misure prevedeva che la Confederazione rafforzasse la base di fondi propri della grande banca sottoscrivendo un prestito obbligatoriamente convertibile in azioni di un importo di 6 miliardi di franchi.
Le ripercussioni finanziarie direttamente imputabili al pacchetto di misure statali nel 2008 possono risultare a posteriori trascurabili: nel 2009 la Confederazione è riuscita a conseguire un ricavo di 1,2 miliardi di franchi dal proprio impegno nei confronti di UBS. Il risultato dello StabFund istituto dalla BNS sarà definitivamente quantificabile solo al momento della sua liquidazione. Ciò nondimeno il suddetto intervento era legato a considerevoli rischi per i contribuenti. Se non si prendono misure volte a ridurre il danno economico, in futuro lo Stato sarà ancora chiamato a intervenire con pacchetti di salvataggio per far fronte a nuove crisi. In casi estremi, queste azioni potrebbero superare la capacità finanziaria della Svizzera. Per questo motivo occorre adottare misure che limitino durevolmente i rischi sistemici dovuti alle grandi banche. Già nel mese di dicembre del 2008 la CFB aveva convenuto con le grandi banche il raggiungimento entro il 2013 di obiettivi più alti per quanto riguarda i fondi propri e l’introduzione di un leverage ratio. Aveva inoltre concordato con tali banche un nuovo regime di liquidità, entrato in vigore il 30 giugno 2010. Una dotazione adeguata di liquidità – oltre al capitale proprio – è indispensabile alle grandi banche per riuscire a resistere alle crisi. È altresì entrata in vigore il 1° gennaio 2011 l’ordinanza sui fondi propri (OFoP) rivista che dà attuazione alle prime prescrizioni più severe in materia di fondi propri emanate dal Comitato di Basilea a seguito della crisi finanziaria ed economica nonché ai principali standard rielaborati dell’UE per la ripartizione dei rischi.
In caso di crisi lo Stato non può far affondare né lascerà affondare un istituto se il mantenimento di funzioni di rilevanza sistemica non è garantito: l’istituto è «too big to fail» (TBTF, ovvero «troppo grande per fallire») e beneficia quindi di una garanzia implicita dello Stato, che favorisce situazioni di moral hazard. Questa garanzia dello Stato, che sotto il profilo economico è paragonabile a un sussidio, determina distorsioni della concorrenza e genera costi per l’economia. La garanzia implicita dello Stato