Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 71 pagine

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Le misure nell’ambito della ripartizione dei rischi sono finalizzate in primo luogo a ridurre le interconnessioni all’interno del settore bancario diminuendo in tal modo la dipendenza delle altre banche da quelle di rilevanza sistemica.

Le misure organizzative sono destinate a garantire il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica (in particolare il traffico dei pagamenti, le operazioni di deposito e di credito) in caso di insolvenza di una banca di rilevanza sistemica. Esse devono assicurare simultaneamente il risanamento o la liquidazione del resto dell’impresa. Dal momento che comportano sensibili ingerenze nella libertà economica e nella garanzia della proprietà occorre applicare il principio di sussidiarietà. Spetta alle singole banche di rilevanza sistemica organizzarsi in modo da garantire il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica anche in caso di crisi. Se la banca non può comprovare di essere in grado di mantenere tali funzioni, l’autorità di vigilanza ordina le misure organizzative necessarie.

Inoltre, nell’avamprogetto di legge è definito il concetto di «banche di rilevanza sistemica» e sono stabilite le competenze e le misure per l’attuazione delle esigenze. Il «capitale di riserva», il «capitale convertibile» e le «disposizioni comuni» sono disciplinati nel capo sesto «Capitale sociale supplementare» dell’avamprogetto.

Oltre alle quattro misure essenziali, si propongono due misure di accompagnamento. L’avamprogetto contempla dunque anche la regolamentazione dell’ambito delle retribuzioni variabili nel caso in cui sia accordato un aiuto statale e misure fiscali che permettano di sviluppare un mercato svizzero per le obbligazioni e in particolare per i CoCos.

Misure fiscali di accompagnamento: in caso di crisi la conversione dei CoCos deve essere effettuata per quanto possibile senza problemi, poiché solo in questo modo tale strumento può rivelarsi efficace. A tal fine, occorre migliorare le condizioni quadro fiscali per il mercato obbligazionario svizzero e soprattutto per i CoCos, affinché l’emissione in Svizzera possa avvenire a condizioni competitive sul piano internazionale. L’avamprogetto prevede dunque tre misure fiscali di accompagnamento:

 la soppressione della tassa d’emissione sulle obbligazioni e sui titoli del mercato

monetario;

 l’esenzione dei diritti di partecipazione dalla tassa d’emissione, purché questi

provengano dalla conversione dei CoCos;

 il passaggio dal principio del debitore a quello dell’agente pagatore nell’ambito

dell’imposta preventiva sugli interessi delle obbligazioni e dei titoli del mercato monetario.

La nuova eccezione relativa alla tassa d’emissione sui diritti di partecipazione è limitata ai CoCos di banche di rilevanza sistemica. Ai fini del trattamento fiscale poco importa se il prestito è stato emesso in Svizzera o all’estero.

L’imposta preventiva poggia sul principio del debitore, secondo cui il soggetto fiscale è il debitore della prestazione imponibile. In base al principio dell’agente pagatore l’obbligazione fiscale deve invece essere soddisfatta dagli istituti che forniscono effettivamente la prestazione imponibile al creditore. L’obbligazione fiscale non spetta quindi al debitore dell’obbligazione bensì alla banca che effettua il pagamento degli interessi per ordine del debitore. Secondo il principio del debitore la persona debitrice che paga l’imposta non conosce di regola il creditore. Per contro, all’agente pagatore l’identità del creditore, ossia dell’avente diritto economico, è nota. Questa situazione