Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 71 pagine

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Esse sono compatibili con le nuove esigenze internazionali del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basilea III) e con le raccomandazioni del Financial Stability Board e attualmente vanno ampiamente al di là di queste esigenze e raccomandazioni. La Commissione di esperti propone dunque per le banche svizzere di rilevanza sistemica fondi propri la cui somma è chiaramente superiore all’ammontare delle future esigenze secondo Basilea III (cfr. grafico seguente e n. 2.1.4.3.2).

1.3 La nuova normativa proposta

La modifica proposta della legge sulle banche e del Codice delle obbligazioni mira all’attuazione delle misure essenziali menzionate nel rapporto.

Per quanto concerne i fondi propri viene presentato un piano globale con le indicazioni necessarie alla sua concretizzazione. Esso poggia su tre componenti di fondi propri che rafforzano in misura significativa la base di responsabilità delle banche di rilevanza sistemica: deve essere soddisfatta perlomeno l’esigenza di base al fine di osservare le condizioni di autorizzazione per le attività correnti. L’ammortizzatore in materia di fondi propri consente alle banche di assorbire le perdite senza scendere al di sotto dell’esigenza di base e dover sospendere le attività correnti. La componente progressiva provvede affinché le banche abbiano una capitalizzazione più grande. In tal modo crea il margine di manovra finanziario necessario per superare un’eventuale crisi mediante l’attuazione del piano d’emergenza predisposto. Il piano si applica sia alla quota di fondi propri ponderata in funzione del rischio, sia al rapporto minimo dei fondi propri rispetto al totale di bilancio (cosiddetto «leverage ratio»). Le banche si sentono inoltre incentivate a ridurre queste esigenze adeguando il rischio.

Le esigenze in materia di liquidità garantiscono che le banche «too big to fail» dispongano di sufficiente liquidità anche in caso di crisi per un periodo di tempo adeguato, ossia finché le misure per il mantenimento delle funzioni bancarie di rilevanza sistemica esplichino il loro effetto.