Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 71 pagine
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permette di riscuotere in modo differenziato l’imposta presso l’agente pagatore. Concretamente si propone di limitare, per gli aventi economicamente diritto domiciliati in Svizzera, l’imposta preventiva sugli interessi delle obbligazioni e dei titoli del mercato monetario basata sul principio dell’agente pagatore alle persone fisiche per le quali l’imposta deve effettivamente svolgere la sua funzione di garanzia. Per le persone giuridiche, invece, tale funzione è garantita dall’obbligo di tenere la contabilità; è completamente eliminata per gli investitori istituzionali, poiché questi sono esentati dall’imposta sul reddito e sull’utile.
Per quanto riguarda gli aventi economicamente diritto domiciliati all’estero, si fa distinzione tra i Paesi che hanno concluso con la Svizzera una convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) e i Paesi che non hanno negoziato con la Svizzera una simile convenzione. Se il pagamento degli interessi su un’obbligazione di fonte svizzera è destinato a un Paese firmatario di una CDI, non si procede ad alcuna decurtazione a seguito dell’imposta preventiva secondo il principio dell’agente pagatore; per contro, in caso di pagamento verso un Paese non firmatario di una CDI l’imposta preventiva viene riscossa. Con questa differenziazione si vuole impedire che le persone fisiche domiciliate in Svizzera eludano l’imposta attraverso un veicolo off shore. In questo senso i Paesi non firmatari di una CDI con la Svizzera rappresentano un rischio molto più alto rispetto ai Paesi firmatari, ai quali si applica lo strumento dell’assistenza amministrativa secondo l’articolo 26 del modello di convenzione dell’OCSE.
Se l’avente diritto economico è una persona fisica domiciliata nell’UE, l’imposta preventiva non viene più riscossa ed è sostituita dalla ritenuta d’imposta a seguito dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l’UE (eccetto Cipro che non ha concluso una CDI con la Svizzera).
Anche l’Accordo sulla fiscalità del risparmio si basa sul principio dell’agente pagatore, che le banche svizzere conoscono in relazione al pagamento degli interessi e che è stato implementato per i clienti dell’UE. Pure l’imposta liberatoria sui redditi da capitale auspicata a livello bilaterale con la Germania e la Gran Bretagna, per la quale nel mese di ottobre del 2010 si è deciso l’avvio di trattative, dovrà poggiare sul principio dell’agente pagatore.
1.4 Motivazione e valutazione della soluzione proposta
1.4.1 Catalogo delle misure
Considerata la complessità della problematica degli istituti «too big to fail», non è sufficiente proporre misure che tocchino un solo settore. Per formulare proposte volte a limitare i rischi che le grandi imprese fanno correre all’economia nazionale, la modifica della legge propone un catalogo di misure che permettono di intervenire a diversi livelli e di perseguire obiettivi differenti.
Le misure concernenti i fondi propri e la liquidità sono misure preventive che servono ad evitare una crisi, ovvero ad accrescere il livello di sicurezza e a contenere il rischio di fallimento delle banche di rilevanza sistemica. Le misure riguardanti la ripartizione dei rischi e l’organizzazione sono misure curative che servono per un risanamento forzato o una liquidazione ordinata delle banche di rilevanza sistemica. Esse devono evitare che, in caso di insolvenza di tali banche, lo Stato sia costretto a intervenire per salvarle e per assicurare il mantenimento delle funzioni rilevanti per il sistema.
Le misure proposte si completano reciprocamente. L’interazione delle misure concernenti i fondi propri e l’organizzazione svolge un ruolo centrale: se la banca va al di