Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 71 pagine

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sistemi di retribuzione alle direttive del Consiglio federale, specialmente per quanto riguarda le retribuzioni variabili. In questo contesto va constatato fin da principio che l’aiuto dello Stato è concesso soltanto se la banca di rilevanza sistemica affonderebbe senza l’aiuto dello Stato. Questa banca non ha di fatto alcuna libertà di accettare l’aiuto dello Stato operando eventuali interventi sui suoi sistemi di retribuzione oppure di rinunciare all’aiuto dello Stato. Questa situazione di partenza giustifica che, anche prima del caso di crisi, si esiga dalle banche di orientare la loro politica di retribuzione e gli accordi di retribuzione stipulati con i loro collaboratori in funzione di questa eventualità. Così facendo si attenua simultaneamente la loro disponibilità al rischio e quindi la problematica del «moral hazard». Come esposto al capitolo 3.3, nel caso degli istituti di rilevanza sistemica questa regolamentazione potrebbe rivelarsi come uno svantaggio in termini di concorrenza al più presto al momento della crisi. Tuttavia le esperienze fatte con gli istituti finanziari sostenuti dallo Stato prima e dopo la crisi finanziaria giustificano una simile intromissione nella libertà economica e segnatamente anche nella libertà contrattuale: è emerso a più riprese che gli impegni per limitare le pratiche retributive eccessive redatti in maniera generale non hanno potuto essere eseguiti e che gli inviti a cessare l’erogazione di retribuzioni variabili hanno perlopiù ceduto di fronte all’obiezione, già menzionata, dei diritti contrattuali di retribuzione e della minaccia di un’ondata di azioni creditorie. Va inoltre osservato che ai sensi della disposizione di legge proposta il Consiglio federale adeguerà costantemente le proprie misure alle esigenze del singolo caso, limitandole a un volume ragionevole. In questo senso potrà essere garantita a titolo complementare l’osservanza del principio di proporzionalità sancito dalla Costituzione.

La libertà economica esige infine il rispetto della parità di trattamento dei partecipanti al mercato direttamente concorrenti. Da questo punto di vista una regolamentazione limitata alle banche di rilevanza sistemica deve fondarsi su motivi puramente materiali. La messa in pericolo dell’intera economia consecutiva al fallimento di una banca di rilevanza sistemica è un motivo sufficiente per intervenire in maniera mirata nei confronti delle banche di rilevanza sistemica. In considerazione della loro importanza economica, è giustificato qualificare anche le sole banche di rilevanza sistemica, con l’esclusione degli altri istituti finanziari, come partecipanti del mercato direttamente concorrenti.

In sintesi la limitazione della libertà economica mediante la disposizione di una misura in caso di sostegno da parte dello Stato, rispettivamente l’obbligo delle banche di rilevanza sistemica di strutturare in maniera corrispondente gli accordi di retribuzione sono in sintonia con le esigenze degli articoli 27 e 36 Cost.

5.1.3 Misure fiscali

In materia fiscale, la Confederazione deve disporre espressamente di una base costituzionale per riscuotere imposte. La competenza data alla Confederazione per riscuotere una tassa di bollo sui titoli è stabilita all’articolo 132 capoverso 1 Cost. e al capoverso 2 dello stesso articolo è stabilita quella per l’imposta preventiva sul reddito dei capitali mobili.

In materia di tasse di bollo le modifiche previste sono dunque conformi alla Costituzione.

La Costituzione federale non pone condizioni specifiche all’impostazione della tassa di bollo o dell’imposta preventiva. Il legislatore gode pertanto di un ampio margine di manovra. Esso può abrogare completamente o parzialmente la tassa d’emissione e può scegliere diverse varianti per l’assoggettamento all’imposta preventiva in vista