Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 71 pagine

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condizioni alle quali i diritti fondamentali possono essere limitati. Le limitazioni gravi devono essere previste nella legge stessa. L’intervento da operare sulla scorta della presente disposizione di legge necessita pertanto di una base legale. Esso deve essere giustificato dalla norma costituzionale precitata, come pure da un interesse pubblico preponderante e ossequiare al principio di proporzionalità.

Una limitazione della libertà economica implica inoltre talune particolarità per quanto riguarda le esigenze poste all’interesse pubblico preponderante e le esigenze in materia di parità di trattamento dei concorrenti diretti. Conformemente alla dottrina e alla giurisprudenza una limitazione della libertà economica deve essere conforme al suo principio, ovvero essere neutrale dal profilo della concorrenza33. Si considerano conformi al principio le «misure proporzionate, di polizia economica, ossia le misure destinate a tutelare dai pericoli (…), nonché determinate prescrizioni di politica sociale e altre intromissioni nella libertà economica che non sono dettate da motivi di politica economica»34. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale sono invece illecite le «misure di politica e di politica professionale che impediscono la libera concorrenza nell’intento di garantire o di favorire determinati rami professionali o forme di gestione»35. Siffatte limitazioni della libertà economica necessitano di una base costituzionale esplicita.

I concorrenti diretti devono inoltre avere il medesimo trattamento. La libertà economica vieta in linea di massima misure che distorcono la concorrenza tra concorrenti diretti e non sono pertanto neutrali dal profilo della concorrenza. Questo «principio si applica sia alle misure dello Stato che sono conformi al principio, sia a quelle concernenti azioni lecite dello Stato contrarie al principio»36.

5.1.2.2 Esame del nuovo articolo di legge

Nella fattispecie la nuova disposizione della legge sulle banche istituisce una base legale formale. La disposizione di legge è destinata a fondare la competenza e l’obbligo del Consiglio federale di vincolare il sostegno della pertinente banca con risorse della Confederazione all’osservanza da parte della banca di determinate prescrizioni riguardanti le retribuzioni variabili.

L’interesse pubblico alla disposizione di una misura va evidentemente affermato a motivo della richiesta di aiuti statali da parte dell’istituto finanziario: nella fattispecie la misura da ordinare è destinata a impedire che la banca di rilevanza sistemica sostenuta con le risorse della Confederazione versi retribuzioni variabili eccessive. Le misure perseguono da un canto un obiettivo etico, ma devono d’altro canto impedire che i soldi dei contribuenti possano servire al finanziamento di siffatte retribuzioni e che inoltre la situazione finanziaria dell’istituto finanziario si deteriori ulteriormente. Se del resto una misura dovesse pregiudicare la competitività sul mercato del lavoro dell’impresa interessata, bisognerebbe eventualmente tenerne conto sotto l’aspetto della proporzionalità.

Dall’esame sotto il profilo della proporzionalità risulta poi che la disposizione di legge è ad un tempo adeguata e necessaria al raggiungimento dell’obiettivo, segnatamente impedire che l’istituto di rilevanza sistemica sostenuto con risorse della Confederazione versi bonus inadeguati; le banche di rilevanza sistemica devono adeguare i loro

33 cfr. Vallender, op. cit., art. 94, n. marg. 5

34 cfr. Vallender, op. cit.

35 cfr. DTF 128 II 292

36 cfr. Vallender, op. cit., art. 27 Cost., n. marg. 28