Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 71 pagine
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5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e legalità
5.1.1 Esigenze particolari per banche di rilevanza sistemica
Le speciali (maggiori) esigenze proposte per le banche di rilevanza sistemica riguardo a mezzi propri, liquidità e organizzazione sollevano la questione dell’ammissibilità di questa differenziazione e del trattamento differenziato rispetto alle altre banche. L’articolo 98 capoverso 1 Cost. conferisce alla Confederazione il diritto e l’obbligo di emanare prescrizioni sulle banche e sulle borse. Secondo il parere dominante devono essere tutelati non solo i classici beni di polizia (in particolare la protezione dei creditori di banche) ma anche il funzionamento del sistema bancario (protezione del sistema). L’articolo 98 Cost. non contiene alcuna autorizzazione a derogare al principio della libertà economica. Sono autorizzate solo misure conformi al principio che servono (tra l’altro) al funzionamento dei mercati30. Il crollo (incontrollato) di un’impresa di rilevanza sistemica ha, per definizione, ripercussioni insostenibili su tutta l’economia. In quest’ottica la distinzione tra gruppi di rilevanza sistemica e gruppi di irrilevanza sistemica attua il mandato della protezione del sistema di cui all’articolo 98 Cost. Sono pertanto fondamentalmente ammessi regolamenti diversi per gruppi di rilevanza sistemica e gruppi di irrilevanza sistemica, ma solo nella misura in cui siano necessari a causa della rilevanza sistemica, e quindi obiettivamente giustificati. Ai sensi dell’uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.) e della libertà economica (art. 27 Cost.; questa deve anche proteggere dalle distorsioni della concorrenza), la disparità di trattamento non può estendersi oltre a quanto imperativamente necessario per la salvaguardia degli interessi pubblici. Se le banche di rilevanza sistemica sono soggette a esigenze più severe, occorre assicurarsi che l’effetto sulla concorrenza sia il più ridotto possibile. Nel settore dei fondi propri, il capitale convertibile consente di adempiere le esigenze in materia di fondi propri nel rispetto della neutralità dei costi. Nel confronto con le altre banche, l’ammontare dei fondi propri supplementari deve inoltre dipendere dalla rilevanza sistemica e quindi anche dall’organizzazione e dai rischi incorsi dall’istituto. Le esigenze particolari organizzative prevedono innanzi tutto vincoli funzionali e prescrizioni statali dirette concernenti il rispetto di un severo principio di sussidiarietà. In questo modo, è possibile garantire nel limite del possibile la parità di trattamento e minimizzare le distorsioni della concorrenza.
5.1.2 Regolamentazione della retribuzione
5.1.2.1 La libertà economica
L’intervento nella politica di retribuzione di un istituto finanziario rappresenta una limitazione della libertà economica (art. 27 Cost.). La limitazione concerne anche la libertà contrattuale che, seppure non espressamente menzionata dalla Costituzione, è nondimeno presupposta dalla libertà economica31. Il Tribunale federale ravvede nella libertà contrattuale un «elemento centrale della libertà economica».32
Una limitazione della libertà economica non è in linea di massima esclusa. Se essa viene limitata, tale intervento deve essere consono all’articolo 36 Cost. che stabilisce le
30 Ehrenzeller, St. Galler Kommentar ad art. 98 Cost., n. marg. 2 e seg.
31 cfr. Vallender, St. Galler Kommentar ad art. 27, n. marg. 38
32 cfr. DTF 130 I 26, 41; DTF 131 I 223, 230