Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 71 pagine
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dell’origine dei redditi patrimoniali. Per contro, secondo l’articolo 127 capoverso 1 Cost., i principi dell’imposizione fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l’oggetto fiscale e il calcolo dell’imposta, sono disciplinati dalla legge. Per quanto concerne l’imposta preventiva, questi principi sono disciplinati nella LIP, in particolare l’oggetto e il soggetto dell’imposta. Bisogna altresì sottolineare che l’imposta preventiva persegue una funzione di garanzia. La sua riscossione mira a garantire che i contribuenti dichiarino regolarmente al fisco i redditi gravati dall’imposta e la sostanza da dove provengono. Questa imposta è integralmente rimborsata ai contribuenti svizzeri che soddisfano correttamente i loro obblighi fiscali. Nell’attuale legge federale sull’imposta preventiva, l’obbligazione fiscale spetta al debitore della prestazione imponibile che è il contribuente (art. 10 cpv.1 LIP). Il debitore della prestazione imponibile deve dedurre l’imposta preventiva all’atto del pagamento, della girata, dell’accreditamento o del computo della prestazione imponibile, senza riguardo alla persona del beneficiario (art. 14 cpv. 1 LIP). La riscossione dell’imposta si basa dunque sul principio del debitore («Schuldnerprinzip»).
Introducendo il principio della riscossione dell’imposta preventiva ai fini di garanzia delle imposte dirette da parte di un agente pagatore svizzero, il sistema non subisce cambiamenti fondamentali che necessitano di una modifica della Costituzione.
Per le persone fisiche domiciliate in Svizzera l’imposizione sinora limitata ai redditi di obbligazioni svizzere è stata estesa ai redditi di obbligazioni straniere. L’imposizione è prevista anche per i redditi di obbligazioni svizzere pagati a favore di un indirizzo in uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione per evitare le doppie imposizioni. Tuttavia, l’articolo 132 capoverso 2 Cost. non vieta tale estensione. L’oggetto fiscale, ovvero i redditi della sostanza mobile, e la base di calcolo restano identici. Solo la procedura di riscossione dell’imposta subisce un cambiamento nella misura in cui non è più il debitore della prestazione imponibile che diventa il contribuente in materia di imposizione dei redditi di obbligazioni ma l’agente pagatore. Per contro, per tutti gli altri redditi sottoposti all’imposta preventiva (redditi di capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni d’assicurazione), l’obbligazione fiscale spetta al debitore della prestazione.
Infine, come già detto, l’imposta preventiva persegue una funzione di garanzia. L’attuazione della riscossione dell’imposta da parte di un agente pagatore non modifica questo principio. In effetti la riscossione dell’imposta non ha carattere liberatorio e la funzione di garanzia permane come in passato. L’introduzione di un agente pagatore in quanto contribuente comporta dunque un unico cambiamento in materia di procedura di riscossione dell’imposta preventiva. Alla luce di queste considerazioni, il sistema attuato rientra nell’articolo 132 capoverso 2 Cost. ed è dunque conforme alla Costituzione.
5.2 Conciliabilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le misure fiscali previste in materia di imposta preventiva non hanno ripercussioni sugli impegni internazionali presi dalla Svizzera. Eventuali incidenze per la Svizzera sono di natura interna, nella misura in cui esse possono provocare una leggera diminuzione del gettito fiscale. Infatti le principali obbligazioni – eccettuate le obbligazioni di Confederazione, Cantoni e comuni – sono emesse dall’estero e non sono oggigiorno sottoposte all’imposta preventiva.
La modifica di legge non si ripercuote nemmeno sugli accordi con l’Unione europea, in particolare sull’Accordo sulla fiscalità del risparmio. In effetti questo Accordo stabilisce il principio di una ritenuta alla fonte (o la possibilità di evitare la ritenuta